Ripristino dell’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che ha raggiunto l’indipendenza economica ma poi è stato licenziato dall’azienda presso cui lavorava

Assegno di mantenimento per figlio maggiorenne, separazione personale dei coniugi e divorzio












Nel 2015 ho divorziato da mia moglie: il giudice stabili un assegno divorzile a carico mio ed a favore dell’ex coniuge nonché un assegno di mantenimento per il figlio nato dal matrimonio ed all’epoca studente universitario.

Nel frattempo mio figlio si è laureato ed ha trovato un impiego presso un’azienda che gli ha permesso di conseguire una discreta indipendenza economica, ragion per cui io ho interrotto la corresponsione dell’assegno di mantenimento a suo beneficio.

Recentemente, però, mio figlio è stato licenziato dalla società per cui lavorava e adesso reclama il ripristino dell’assegno di mantenimento a lui destinato.

La domanda che vi pongo è se devo adempiere oppure attendere, eventualmente, che mio figlio mi trascini in giudizio per riottenere il mantenimento.

La Suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza 6509/2017 ha stabilito che l’ingresso nel mondo del lavoro del figlio maggiorenne, beneficiario di un assegno di mantenimento corrisposto dal genitore divorziato obbligato, che riesce ad ottenere, così, una retribuzione seppur modesta, ma che prelude ad una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, segna la fine dell’obbligo di contribuzione da parte del genitore onerato; inoltre, la successiva, eventuale, perdita dell’occupazione come pure il successivo andamento negativo dell’occupazione stessa, non comporta la revivescenza dell’obbligo al mantenimento.

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30 Agosto 2019 · Marzia Ciunfrini