DOMANDA
Vorrei sapere come si ripartiscono le spese condominiali di manutenzione dell’ascensore.
RISPOSTA
L’articolo 1124 del codice civile stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
In base al criterio assunto dalla norma, i proprietari degli appartamenti al piano terra pagheranno la metà della spesa in ragione dei loro millesimi di proprietà, e null’altro dovranno, in quanto l’altezza del loro piano è pari a zero (a meno che non sia presente un piano -1 dove sono ubicate, ad esempio, cantine e/o posti auto: nel qual caso metà del valore sarà proporzionale alla distanza del piano cantina o posto auto, dal suolo).
6 Luglio 2024 - Piero Ciottoli