Successione ed eredità – Cosa vuol dire essere in possesso dei beni del de cuius ai fini del termine trimestrale entro il quale dover effettuare l’inventario per evitare di essere dichiarato erede puro e semplice?

Eredità e successione, rinuncia eredità












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A seguito della morte di mia suocera, mio marito in qualità di figlio e mio suocero in qualità di marito devono procedere alla rinuncia all’eredità, a motivo di debiti che mio suocero e mia suocera defunta hanno con banca e con l’Agenzia delle Entrate per non aver pagato l’IMU di 8 appartamenti occupati abusivamente, ai quali vogliamo rinunciare per la quota di mia suocera.

Abbiamo tre mesi di tempo se siamo in possesso dei beni, cosa significa essere in possesso dei beni? Né mia suocera quando era in vita né mio suocero né il figlio hanno usufruito di questi appartamenti abitandoci e a tutt’ora nessuno di noi ne percepisce un affitto.

In effetti, l’articolo 485 del codice civile dispone che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Per possesso del bene deve intendersi anche la mera detenzione: ad esempio, l’utilizzo abituale e continuativo di un veicolo di proprietà della defunta, oppure la semplice appropriazione di oggetti (utensili, componenti d’arredo, monili, effetti personali) appartenuti, nella fattispecie, alla defunta.

La ratio della norma, nel fissare lo stretto termine trimestrale entro il quale procedere all’inventario e all’accettazione beneficiata per il chiamato all’eredità che sia nel possesso (o nella mera detenzione) dei beni ereditari, consiste nel voler evitare che quest’ultimo possa appropriarsi dei beni ereditari di cui ha la disponibilità materiale, in danno dei creditori dell’eredità.

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato, in tema di obbligo del rispetto del termine perentorio trimestrale concesso per la redazione dell’inventario (sentenza 4707/19994), che il possesso dei beni ereditari di cui all’articolo 485 del codice civile per l’acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell’inventario nei termini di legge, non deve necessariamente riferirsi all’intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali, ndr) con la consapevolezza della sua provenienza, esaurendosi in una mera relazione materiale tra gli stessi beni ed il chiamato all’eredità, e cioè, in una situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri su beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.

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17 Giugno 2020 · Giorgio Martini

I miei suoceri vivono in un appartamento ammobiliato di proprietà del figlio, ma senza contratto di comodato d’uso, diciamo che sono ospiti anche se vi hanno preso la residenza. Gli 8 appartamenti occupati abusivamente sono in comunione dei beni tra mia suocera defunta e mio suocero che rinuncerà all’eredità, insieme al figlio. Come si fa a fare l’inventario? Come fare con gli abiti? Di altro mia suocera non aveva più nulla, tranne un piccolo orologio da polso che però da tempo, mentre era in vita, era utilizzato da mio suocero e una Postepay che abbiamo trovato e scade nel 2023 e che abbiamo consegnato alla posta ma loro non la vogliono e vogliono rimandarla indietro a chi la dobbiamo dare, con tutti i soldi che ci sono dentro? E come si fa a dimostrare che una cosa che è in casa apparteneva a mia suocera o appartiene a mio suocero o invece appartiene al figlio proprietario dell’appartamento? Pensavo fosse più semplice rinunciare all’eredità.

La rinuncia all’eredità da parte del chiamato è di per sè semplice: il problema nasce quando il chiamato all’eredità si trova nella condizione di poter utilizzare (o entrare in possesso di) alcuni beni del defunto. Ed allora, per evitare che il creditore del defunto possa, successivamente, eccepire la sottrazione di un bene di proprietà del defunto da parte del chiamato rinunciante (invalidandone la rinuncia) è necessario formare, entro tre mesi dal decesso, l’inventario dei beni lasciati in eredità.

Se, ad esempio, il chiamato all’eredità utilizza una bicicletta di proprietà del defunto, ma ha intenzione di rinunciare all’eredità, egli deve inventariare la bicicletta nel compendio ereditario entro tre mesi dal decesso, onde evitare, un domani, che il creditore possa chiedere al giudice di dichiarare il chiamato, che ha rinunciato all’eredità, erede puro e semplice per violazione dell’articolo 485 del codice civile, potendo così aggredire l’intero patrimonio del chiamato rinunciante per soddisfare le obbligazioni a cui il defunto non ha adempiuto in vita.

Come fa il creditore a dimostrare che la bicicletta, appartenuta al defunto, è stata utilizzata ed acquisita dal chiamato rinunciante pur non essendo stata inventariata nel compendio ereditario? Potrebbe darsi il caso, solo per fare un esempio, che un altro erede accettante con beneficio di inventario abbia inserito la bicicletta nell’inventario.

Naturalmente, se il chiamato all’eredità che intende rinunciare, non utilizza o non si è appropriato di beni mobili non registrati del defunto non ha alcuna esigenza di formare l’inventario nel termine trimestrale. In caso contrario, se non forma l’inventario entro tre mesi dal decesso, il chiamato rischia di essere successivamente dichiarato erede puro e semplice, pur avendo rinunciato all’eredità. A proposito di inventario, per la sua redazione bisogna affidarsi ad un notaio.

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17 Giugno 2020 · Lilla De Angelis

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