DOMANDA
A seguito della morte di mia suocera, mio marito in qualità di figlio e mio suocero in qualità di marito devono procedere alla rinuncia all’eredità, a motivo di debiti che mio suocero e mia suocera defunta hanno con banca e con l’Agenzia delle Entrate per non aver pagato l’IMU di 8 appartamenti occupati abusivamente, ai quali vogliamo rinunciare per la quota di mia suocera.
Abbiamo tre mesi di tempo se siamo in possesso dei beni, cosa significa essere in possesso dei beni? Né mia suocera quando era in vita né mio suocero né il figlio hanno usufruito di questi appartamenti abitandoci e a tutt’ora nessuno di noi ne percepisce un affitto.
RISPOSTA
In effetti, l’articolo 485 del codice civile dispone che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.
Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.
Per possesso del bene deve intendersi anche la mera detenzione: ad esempio, l’utilizzo abituale e continuativo di un veicolo di proprietà della defunta, oppure la semplice appropriazione di oggetti (utensili, componenti d’arredo, monili, effetti personali) appartenuti, nella fattispecie, alla defunta.
La ratio della norma, nel fissare lo stretto termine trimestrale entro il quale procedere all’inventario e all’accettazione beneficiata per il chiamato all’eredità che sia nel possesso (o nella mera detenzione) dei beni ereditari, consiste nel voler evitare che quest’ultimo possa appropriarsi dei beni ereditari di cui ha la disponibilità materiale, in danno dei creditori dell’eredità.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato, in tema di obbligo del rispetto del termine perentorio trimestrale concesso per la redazione dell’inventario (sentenza 4707/19994), che il possesso dei beni ereditari di cui all’articolo 485 del codice civile per l’acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell’inventario nei termini di legge, non deve necessariamente riferirsi all’intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali, ndr) con la consapevolezza della sua provenienza, esaurendosi in una mera relazione materiale tra gli stessi beni ed il chiamato all’eredità, e cioè, in una situazione di fatto che consenta l’esercizio di concreti poteri su beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.
9 Giugno 2020 - Lilla De Angelis
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