Si corre sempre il rischio di accettazione tacita dopo aver rinunciato all’eredità?

Chi ha rinunciato all’eredità resta un chiamato che può accettare in ogni momento, anche tacitamente - La rinuncia all'eredità è revocabile












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In data 23 Maggio io e mia madre abbiamo rinunciato all’eredità di mio padre deceduto a Marzo: ho un dubbio, vale a dire ora non si corre più il pericolo di accettazione tacita, giusto? Volevo fare tutte le volture, occuparmi dell’auto e del conto corrente. Grazie.

L’’articolo 525 del codice civile dispone che fino a quando il diritto di accettare l’eredità (decorso del termine decennale, ndr) non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati (revoca della rinuncia).

Quindi, è evidente che chi ha rinunciato all’eredità resta un chiamato all’eredità.

L’articolo 476 del codice civile stabilisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (ad esempio, la voltura umana delle utenze in qualità di erede, la voltura dei dati catastali, la richiesta degli estratti del conto corrente intestato al defunto, l’utilizzo del veicolo di proprietà del defunto).

Dunque, il brocardo latino “Semel heres, semper heres” che si traduce letteralmente “Una volta erede, erede per sempre” indica che l’accettazione dell’eredità è irrevocabile: se la eredità viene accettata, ad essa non si può più rinunciare (in tal senso, si dice che l’accettazione è un atto puro, al quale non può essere apposto alcun termine o condizione).

Dalle considerazioni fin qui svolte emerge chiaramente che, una volta accettata l’eredità, non si può più rinunciare ad essa. Non è vero il contrario, ossia una volta dichiarata la rinuncia all’eredità, si può sempre accettarla in modo esplicito (con la revoca della rinuncia) o in modo tacito, compiendo, cioè, atti un atto che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare come la richiesta di voltura umana delle utenze domestiche (luce, acqua, gas, fonia e trasmissione dati), la voltura dei dati catastali di immobili di proprietà del defunto, occuparsi dell’auto e del conto corrente del defunto.

Concludendo: secondo lei, dopo aver rinunciato all’eredità del de cuius, si possono assumere comportamenti congruenti con l’accettazione dell’eredità, senza pagare pegno? No, dei beni del defunto non deve più occuparsi, altrimenti rischia di doversi obbligatoriamente accollare anche i debiti del defunto. Lasci perdere volture varie, richieste formali di informazione sui beni mobili del de cuius e non pensi di utilizzare il veicolo intestato al defunto.

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27 Maggio 2022 · Michelozzo Marra

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