Rinuncia eredità pensione di reversibilità e debiti con la banca


Pensione reversibilità e indiretta, rinuncia eredità





Chiedo il vostro aiuto perché qualche giorno fa è deceduta mia madre e nei mesi scorsi, mentre le provvedevo assistenza sanitaria, ho trovato a casa dei miei genitori le prove di una situazione economica disastrosa: sono stati messi in mora da un istituto bancario perché in rosso di 10 mila euro, devono quasi 8 mila euro a un avvocato che ha cercato inutilmente di aiutarli a liberarsi di 8 appartamenti che sulla carta risultano di loro proprietà ma in realtà sono del costruttore andato in fallimento, appartamenti occupati abusivamente dagli ex dipendenti di tale impresario edile e di cui da 6 anni i miei genitori non hanno pagato l’IMU (corrispondenti a circa 25 mila euro). Mio padre (85 anni) percepisce una pensione minima (520 euro) e una pensione di accompagnamento (500 euro) in quanto ipovedente. I miei genitori da anni hanno risieduto in un appartamento di mia proprietà, anche se non ho mai registrato un vero e proprio contratto di comodato a loro favore. Mio padre ora continuerà ad abitare lì.
 
Ho la necessità di rinunciare all’eredità per non essere coinvolto nella loro situazione e se possibile di far fare altrettanto a mio padre. Ho preso l’appuntamento con il competente Ufficio di Volontaria Giurisdizione per il 22 giugno prossimo. La lettura della modulistica mi ha fatto sorgere alcune domande che vorrei sottoporle.

1)  Vista l’esiguità della sua pensione, mio padre potrebbe rinunciare alla sua parte di eredità e nello stesso tempo chiedere la reversibilità di parte della pensione futura di mia madre (anche la sua era minima 520 euro), senza pretendere nulla dei ratei scaduti o non riscossi?

2)  Avendo la residenza altrove, non sono in possesso di nulla che sia appartenuto a mia madre. Ma che dire di mio padre che finora ha abitato con lei? In casa ha alcuni oggetti appartenuti a mia madre (la carta Postepay del conto dove lei riceveva  la sua pensione, due paia di occhiali da vista, un suo orologio, il suo telefonino con la SIM a lei intestata che da mesi non è stata più ricaricata, oltre ad alcuni capi di abbigliamento, scarpe e biancheria). Insieme alla sua richiesta di rinuncia all’eredità mio padre dovrà presentare anche una sorta di inventario di questi oggetti in suo possesso? E’ sufficiente un inventario scritto in carta semplice o ci vuole qualcosa di diverso? Chi dovrà custodire tali oggetti e per quanto tempo, se nessuno dovesse reclamarli?

3)  Che dire del conto corrente in rosso intestato a entrambi i miei genitori? La banca lo ha bloccato e ha passato il credito a un’agenzia di recupero che però finora si è limitata a scrivere e a telefonare. Che dire degli 8 appartamenti intestati sulla carta a entrambi i miei genitori? La rinuncia all’eredità da parte di mio padre cosa comporta? Deve inserire la documentazione del conto e le visure catastali degli appartamenti nell’inventario anche se nulla di tutto ciò è nella sua effettiva disponibilità? Al frazionamento dovrà pensare chi ne reclamerà l’acquisizione in futuro?

4)  E’ il caso che mio padre ed io facciamo una rinuncia congiunta o sarebbe meglio che io facessi la mia e mio padre la sua col suddetto inventario allegato?
 

 

La premessa da fare è che la pensione minima percepita da suo padre è impignorabile (essendo l’importo inferiore al minimo vitale) così come impignorabile è l’indennità di accompagnamento. Quindi suo padre, se non possiede beni immobili o conti correnti con saldo positivo, è, nei fatti, irresponsabile verso i creditore del coniuge defunto (qualora non si preoccupasse di rinunciare all’eredità – la rinuncia sarebbe solo un’incombenza per i suoi eredi) e verso i creditori personali. Il figlio, invece, dovrà rinunciare all’eredità della madre per la propria quota, e in rappresentanza, dovrà rinunciare alla quota del padre che rinuncia (e via via così dovranno comportarsi i discendenti in linea retta del soggetto che rinuncia, compresi, quindi, gli eventuali nipoti).

Ma veniamo alle domande poste.

1) Il diritto alla pensione di reversibilità – sorto in capo al coniuge superstite, in presenza ovviamente dei requisiti legislativamente previsti – è un diritto che spetta automaticamente per legge (iure proprio), e non è in connessione alcuna con la posizione riconosciuta al coniuge quale erede del defunto, con la conseguenza, pertanto, che la reversibilità della pensione spetta anche in presenza di rinuncia all’eredità.

2) L’articolo 485 del codice civile dispone che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Per possesso del bene deve intendersi anche la mera detenzione: ad esempio, l’utilizzo abituale e continuativo di un veicolo di proprietà della defunta, oppure la semplice appropriazione di oggetti (utensili, componenti d’arredo, monili, effetti personali) appartenuti, nella fattispecie, alla defunta.

La ratio della norma, nel fissare lo stretto termine trimestrale entro il quale procedere all’inventario e all’accettazione beneficiata per il chiamato all’eredità che sia nel possesso (o nella mera detenzione) dei beni ereditari, consiste nel voler evitare che quest’ultimo possa appropriarsi dei beni ereditari di cui ha la disponibilità materiale, in danno dei creditori dell’eredità. In tale contesto, la carta Postepay dove veniva dall’INPS accreditata la pensione della defunta è, formalmente, un problema: utilizzandola, suo padre (ma dovrebbe essere provato che è stato lui ad operare, conoscendone il pin per i prelievi bancomat nonchè alla luce di quanto esposto in premessa) accetterebbe tacitamente l’eredità: per il resto la ratio della norma è quella di tutelare il creditore della defunta rendendo noti i suoi beni mobili di valore non registrati, per cui per occhiali da vista, orologio, capi di abbigliamento il problema non si pone. L’inventario deve essere redatto da un notaio e quindi se l’importo della carta PostePay è esiguo o nemmeno sufficiente a corrispondere l’onorario al professionista, conviene lasciar perdere (o, al limite, effettuare prelievi Bancomat, confidando nel fatto che la comunicazione di intervenuto decesso dell’intestataria potrebbe non essere ancora pervenuta a Poste Italiane, se non è stata ancora inoltrata all’INPS per il blocco dell’accredito del rateo di pensione). I beni inventariati devono essere custoditi per dieci anni dalla data di decesso della proprietaria, potendo, nel corso di tale periodo, i creditori avanzare pretese e procedere alla richiesta giudiziale di liquidazione per soddisfare i crediti vantati. Dopo dieci anni, interverrebbe la prescrizione del diritto di agire con la riscossione coattiva nei confronti della debitrice.

3) I beni immobili e mobili cointestati (il conto corrente in rosso) non vanno inventariati (me gliene darà conferma eventualmente il notaio) dal momento che si tratta di beni della debitrice la cui esistenza è nota ai creditori.

4) la risposta al quarto quesito è stata fornita nell’ultima parte della premessa.

17 Giugno 2020 · Ornella De Bellis


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