Rinuncia all’eredità del coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni

Il chiamato che rinuncia all'eredità e che non redige inventario dei beni del de cuius di cui è in possesso, rischia di essere considerato erede












Mio padre convivente con mia madre (coniuge) e me con debiti esattoriali (cassa previdenziale, Irpef, iva), circa 150 mila euro. Attualmente nullatenente, invalido, con solo intestazione della Tari. Mi chiedo soprattutto se mia madre potrà rinunciare all’eredità una volta che lui non ci sarà più visto, la comunione dei beni. Inoltre è necessario fare l’inventario? Facendo la rinuncia entro tre mesi essendo residente nell’abitazione già a me intestata con donazione da mia nonna.

L’articolo 485 del Codice Civile dispone che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dal decesso: l’inventario deve essere redatto per i beni che sono oggettivamente ed incontrovertibilmente riconducibili al defunto (ad esempio oggetti preziosi con incisione delle iniziali del defunto, altri beni di valore che è noto a terzi che siano di proprietà del defunto, quali quadri d’autore, mobili di antiquariato, eccetera) e non al coniuge o al figlio conviventi. Il rischio che si corre non redigendo l’inventario è che il rinunciante, in possesso dei beni del defunto, venga considerato (dai creditori del defunto) erede puro e semplice con il conseguente accollo dei debiti del defunto.

La dichiarazione di rinuncia all’eredità va comunque presentata alla cancelleria del tribunale territorialmente competente anche dal coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni: ciò servirà a evitare di dover rimborsare anche la quota di debito personale spettante al coniuge premorto

[ ... leggi tutto » ]

26 Marzo 2023 · Lilla De Angelis