Rinuncia al pignoramento dello stipendio da parte del creditore procedente e sblocco delle somme accantonate dal terzo pignorato


Il creditore deve notificare al terzo pignorato copia autenticata dell'atto notarile di rinuncia al pignoramento e di mancata iscrizione a ruolo





Mi fu notificato in data 21/06/2019 atto di pignoramento da IJDF Italy srl a me e presso terzi (il mio ex datore di lavoro Italposte radio recapiti Srl dal quale mi sono dimesso il 01/06). All’epoca mi era già stata emessa l’ultima busta paga di Maggio 2019 comprendente anche la liquidazione (tranne il tfr che mi e’ stato liquidato dal fondo di tesoreria dell’Inps) per un totale di circa 2500 euro, ma lo stipendio non mi era ancora stato pagato per cui quelle somme mi sono state bloccate.

Ora prima che l’atto di pignoramento fosse stato iscritto a ruolo tramite il mio avvocato siamo riusciti a trovare un accordo per la rateizzazione del debito per cui il pignoramento non é stato iscritto a ruolo nei termini di legge. Il 30 luglio la IJDF invia la comunicazione della rinuncia al pignoramento a Italposte tramite PEC solo che Italposte sostiene che la comunicazione non e’ stata effettuata correttamente in quanto secondo loro si tratta solo di una fotocopia senza alcun valore legale non essendoci neanche una firma digitale. Fatto sta che io oggi al 30 di Ottobre mi ritrovo ancora ad avere questa somma bloccata e non so come agire. Potete aiutarmi consigliandomi la strada migliore e veloce per recuperare questi soldi?

Mi sembra che Italposte abbia ragione nel non accettare una copia del documento non firmato digitalmente, seppure trasmesso via PEC, e suggerisca già una soluzione di buon senso: inviare via posta, o corriere la comunicazione di rinuncia al pignoramento e di mancata iscrizione a ruolo redatta su carta intestata con autentica notarile della firma del legale rappresentante di IJDF.

Peraltro, l’articolo 164 ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile dispone che, quando il pignoramento è divenuto inefficace, per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. Dopo la notifica, qualsiasi obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

Per atto notificato non si intende certamente una copia, trasmessa via PEC, della dichiarazione priva della firma autenticata del legale rappresentante della società che ha azionato la riscossione coattiva del credito accertato. Se trasmessa via PEC, è assolutamente necessaria una copia del documento firmata digitalmente.

30 Ottobre 2019 · Marzia Ciunfrini


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