Rinuncia al legato e rappresentazione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato












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una persona che ha ricevuto per testamento un legato, nel caso in esame una casa, può rinunciare al legato in favore dei figli? Questa persona non ha mai abitato in questa casa, nè ha mai presentato la successione, si ritiene che abbia rinunciato implicitamente o deve fare una rinuncia espressa?

La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato (articolo 467 del Codice Civile).

Tuttavia, affinché operi la rappresentazione è necessario che il rappresentato (ovvero, la persona che ha ricevuto per testamento il legato e che intende rinunciare) sia figlio o fratello del de cuius.

Inoltre, la rappresentazione opera nella successione testamentaria a condizione che il testatore non abbia provveduto per le ipotesi di premorienza, assenza, indegnità o rinuncia, attraverso la nomina di un altro erede o legatario in luogo di quello che non può o non vuole accettare (cosiddetta sostituzione).

Infine, la rappresentazione non si applica al legato di usufrutto e a quelli di natura personale, quali il legato di uso di abitazione o di alimenti secondo quanto rispettivamente disposto dagli articoli 1021, 1022 e 433 del Codice Civile.

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7 Aprile 2021 · Rosaria Proietti

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