DOMANDA
Sono pensionato Inps (ex Inpdap) di 66 anni con una pensione netta mensile di circa 2000 euro. Attualmente sulla pensione è presente la Cessione del Quinto e un recupero forzoso di euro 213 per pignoramento presso terzi. Datosi che il periodo minimo di anni quattro per richiedere e rinnovare una nuova cessione del quinto è stato completato, ho fatto richiesta per una nuova cessione tramite una valida piattaforma che presenta le Aziende con tassi di interessi migliori. In poco tempo un incaricato mi ha contattato e ho inoltrato tramite e-mail la documentazione richiesta.
Ora, fin qui tutto nella norma. Il giorno successivo detto incaricato mi ha confermato che non dovrebbero esserci problematiche, poiché il netto, escludendo il pignoramento presso terzi è alto con una buona quota di quota cedibile; però ha evidenziato una serie di ipotesi che, a mio parere, sono molto contraddittorie: la prima riguarda il pignoramento sulla pensione (che nulla incide sulla cessione del quinto) poiché nell’interrogazione della Banca Dati risultano altri due pignoramenti della stessa natura accodati a quello attuale disposti dal giudice del Tribunale; a tale proposito proposito ha chiesto se di volergli trasmettere copia della disposizione, ma non ho aderito all’invito.
La seconda ipotesi ipotesi riguarda la legge sul sovra-indebitamento con relativa Legge salva suicidi. Ora, chiedo: i totali tre pignoramenti presso terzi in pratica seguono, su disposizione del giudice, un solo binario ossia terminato il primo l’Inps passa a pagare il secondo e così via. Pertanto non si può prospettare un sovra-indebitamento poiché dalla pensione verrà sempre e solo trattenuta la rata sopra indicata di 213 euro, fino al completamento di tutti i pignoramenti; pertanto neppure rientro nella legge salva suicidi, tenuto conto che devo obbligatoriamente sottoscrivere una assicurazione a tutela dell’azienda (banca/finanziaria) che eroga la cessione. In conclusione, se detto incaricato insiste per la trasmissione dei verbali dei pignoramenti è una richiesta lecita? Soprattutto, la Cessione del Quinto (positiva o negativa) viene anche questa scritta nelle Banche dati?
RISPOSTA
Per l’articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 180/1950 (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti pubblici e privati), quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti della pensione ,valutati al netto delle ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.In altre parole, nella fattispecie, la rata di rimborso del prestito dieto cessione del quinto, non potrà essere superiore ad euro (800 – 213) euro, ovvero 587 euro. Insomma, a causa della trattenuta per pignoramento in corso, il richiedente potrà ottenere un prestito dietro cessione del quinto con rata di rimborso non superiore a 587 euro. Questo aspetto potrebbe essere stato inteso come finalizzato ad evitare il sovraindebitamento del richiedente il rinnovo del prestito dietro cessione del quinto.
Ma non basta: quanto esposto vale solo nell’ipotesi che entrambe le trattenute disposte dal giudice per i due pignoramenti accodati, risultassero minori di 213 euro: qualora, invece, una delle due trattenuta accodate superasse tale soglia, poniamo ad esempio che la terza trattenuta fosse pari a 300 euro, l’importo del prestito del rinnovo del prestito dietro cessione del quinto verrebbe adeguato ad una rata mensile (che l’INPS distoglierà direttamente dal rateo di pensione) pari a 500 euro.Ecco perchè l’impiegato preposto ad istruire la pratica per il rinnovo della cessione del quinto della pensione ha chiesto copia dei provvedimenti relativi ai due pignoramenti accodati dal giudice (copia dei verbali di pignoramento), che converrà trasmettere quanto prima per abbreviare i tempi dell’ istruttoria relativa al rinnovo della cessione del quinto, considerato, per di più, che i dati pregiudizievoli, relativi al pignoramento della pensione di un debitore inadempiente, sono comunque dati pubblici e pertanto disponibili (seppure in tempi certamente meno rapidi rispetto a quelli necessari per una eventuale volontaria ostensione del debitore) a chiunque abbia un interesse legittimo a conoscerli (come l’impiegato di una finanziaria in cui il debitore esecutato abbia chiesto il rinnovo della cessione.
15 Novembre 2024 - Carla Benvenuto
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