Rinegoziazione mutuo – Ho diritto alla documentazione inerente il nuovo contratto?


Contratti di prestito, decisioni Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - ricorso, ricorso Arbitro Bancario Finanziario, rinegoziazione mutuo


Circa tre anni fa, ho rinegoziato il mio mutuo a tasso fisso con la mia banca, non allungando la durata ma semplicemente abbassando il tasso. Il tasso iniziale di circa 5,30% il tasso in seguito alla rinegoziazione circa il 3,5%.

A quanto pare da quello che riesco a capire contattando il servizio clienti, mi sono stati offerti anche altri privilegi che nel contratto originario non erano presenti.

Quindi la domanda: era nel mio diritto ricevere copia scritta del contratto di mutuo aggiornato o quantomeno l’elenco delle variazioni a me applicate? Oppure una volta accettata la riduzione del tasso la banca non è tenuta a fornire nessuna documentazione se non l’informativa di fine anno?

In numerose occasioni (in particolare con la decisione 11276/2016) l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha affermato che, in caso di rinegoziazione del contratto di un mutuo ipotecario e in particolare di modifica del tasso di interesse, il mutuatario ha diritto a ricevere, anche preventivamente, copia di un documento di sintesi nel quale deve essere riportato l’indicatore del costo complessivo del finanziamento (TAEG), ricalcolato alla luce delle modifiche introdotte o in via di perfezionamento contrattuale.

Tale indicazione può infatti assumere rilievo per il cliente per comparare le condizioni offerte dalla banca con quelle ottenibili sul mercato mediante un’operazione di surroga (portabilità del mutuo).

Qualora ciò non avvenga, conclude l’ABF nella decisione sopra richiamata, l’istituto di credito può essere tenuto al risarcimento del danno eventualmente causato al cliente.

27 Ottobre 2017 · Giovanni Napoletano





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