DOMANDA
Tramite legge 608/1996 ho ottenuto un prestito d’onore e aperto un’attività nel 2001. Dopo 4 anni di difficoltà, ho chiuso nel 2005 con una serie di debiti erariali. Ho iniziato un lavoro a tempo indeterminato presso un’azienda e nel 2016 mi sono visto pignorare un decimo dello stipendio prezzo tezi dall’ADeR. Ho fatto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale che ha accolto parzialmente il ricorso con una sentenza del 2017, nella quale si dichiaravano caducate per effetti prescrittivi 20 cartelle su 23. Nel frattempo però, i pignoramenti continuavano e il mio legale ha chiesto e ottenuto la sospensione della procedura esecutiva dal giudice nel 2019. Nel novembre dello stesso anno, lo stesso giudice estingueva la procedura ordinando lo svincolo delle somme pignorate presso il terzo pignorato, che mi ha restituito circa 1500 Euro. Nel maggio del 2020 la Ader inviava al mio datore Atto di Rinunzia al pignoramento. Ora però mi trovo più di 4000 Euro ancora nelle mani dell’AdeR, poiché il datore gli ha versato le somme pignorate tramite F24. Può considerarsi il termine ordinario di dieci anni per poter recuperare le somme che sono nelle mani dell’AdeR dalla ordinanza del giudice del 2019?
RISPOSTA
Il diritto al rimborso dei crediti erariali (verso lo Stato) si prescrive ordinariamente in 10 anni, che decorrono dalla data del provvedimento giudiziale che ne stabilisce la debenza o dai successivi atti interruttivi del termine di prescrizione notificati dal creditore.