Rimborso bollo auto negato dopo rottamazione


Bollo auto - tassa automobilistica





Autovettura rottamata in luglio 2015, bollo pagato maggio 2015 (in scadenza aprile). Mi e’ stato risposto da regione Lazio, ufficio competente: il bollo auto e’ un tributo non frazionabile. Per ottenere il rimborso occorreva rottamare entro il 31 maggio 2015.

In teoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004 si può richiedere il rimborso del bollo auto anche nei seguenti casi:

  1. perdita di possesso per furto, previa annotazione al PRA;
  2. demolizione, certificata ai sensi dell’articolo 46 del D. Leg.vo 5/2/1997 numero 22 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni e integrazioni;

E’ riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per i mesi di mancato godimento del veicolo, purché l’evento non si sia verificato nell’ultimo mese del periodo di imposta (in questo caso, infatti, non c’ alcun mancato godimento del veicolo rispetto alla tassa versata).

Il rimborso della tassa automobilistica deve essere calcolato in dodicesimi, a decorrere dal mese in cui si è verificato l’evento.

Se la data dell’evento (furto o consegna del veicolo) ricade entro il termine ultimo per pagare il bollo (compresi slittamenti), le tasse non sono dovute o, se versate, danno luogo al totale rimborso, a condizione che le relative pratiche vengano presentate al PRA.

In alternativa al rimborso è prevista la possibilità di portare l’importo versato in eccedenza a copertura parziale o totale del bollo di un altro veicolo nuovo o usato, il cui acquisto avvenga entro il quadrimestre successivo al mese in cui si è verificato l’evento.

In pratica, invece, le cose variano da regione a regione (il federalismo fiscale dovrebbe semplificare la vita al cittadino, invece di complicarla, ma tant’é). Alcune realtà, come la Regione Lazio sono abbastanza rigide sul rimborso in seguito a rottamazione: l’istanza di rimborso non può essere presentata oltre un mese dalla scadenza della tassa automobilistica.

Questo perchè, secondo le direttive impartite all’ufficio preposto alla gestione delle tasse regionali, il bollo auto è un tributo non frazionabile.

Ora, sulla questione della infrazionabilità del bollo auto bisogna ammettere che c’è ben poco da eccepire: la normativa in vigore consente alla regione Lazio di appigliarsi ad un cavillo per limitare i rimborsi ed incamerare quanto più possibile spremendo i cittadini in modo iniquo.

Stabilisce infatti l’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, da un lato, che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico per i veicoli in esso iscritti mentre, nel prosieguo della disciplina normativa, precisa che la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venire meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

È sotto questo aspetto che emerge l’esistenza di un meccanismo spietato ed iniquo: in breve, l’obbligo del pagamento del tributo viene meno, per le varie circostanze elencate dalla legge, solo per i periodi d’imposta successivi a quello dell’annotazione nel P.R.A. degli eventi in parola.

Facciamo un esempio concreto per farci capire meglio: un contribuente paga regolarmente a gennaio la tassa per l’intero anno; a febbraio, in una mattinata di nebbia fitta, andando al lavoro quotidiano su una qualsiasi autostrada, la sua macchina è coinvolta in una carambola di auto impazzite e diventa un rottame; che ne è del “bollo” pagato un mese prima, per i restanti undici mesi di vigore? Pacifica è l’annotazione nel P.R.A. dell’evento e della conseguente perdita del possesso del veicolo, ma il meccanismo normativo è implacabile: nessun rimborso pro quota, nessuna compensazione con il “bollo” subito pagato per la nuova, necessaria auto.

La regola è talmente ferrea che un caso particolare arriva fino alla Corte Costituzionale e provoca una specifica risoluzione ministeriale: si riconosce l’esonero dalla tassa nella singolare ipotesi di un contribuente che, nell’ultimo giorno utile per il versamento della tassa, non la paga avendo ottenuto nello stesso giorno l’annotazione nel P.R.A. della perdita del possesso dell’auto (9)!

In sostanza, chi paga è perduto; perde cioè il diritto al rimborso e – come si sente talvolta rispondere – quanto ha versato “è perso”, potendo liberarsi dell’onere solo per i successivi periodi d’imposta (e, cioè, dal gennaio successivo!).

Quindi, assai spesso, la Regione si trova in cassa due “bolli” pur essendo una sola l’auto posseduta dal contribuente e in circolazione: è giusto, è conforme non solo a logica, ma anche ai principi costituzionali ripetutamente invocati senza successo?

L’auspicio, fervido, rimane quello di un adeguato intervento legislativo, atto ad eliminare le assurdità, iniquità ed ambiguità che hanno permesso alla regione Lazio di statuire che per aver diritto al rimborso dopo la demolizione del veicolo, l’istanza non può essere presentata oltre un mese dalla scadenza della tassa automobilistica.

28 Agosto 2015 · Giuseppe Pennuto


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