Rimborsi ai consumatori per tariffazione a 28 giorni – Perché non sono stati riconosciuti per la telefonia fissa?


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Vorrei sapere secondo quale principio sono stati riconosciuti i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni (ritenuta scorretta) della telefonia mobile, ma non per chi ha subito lo stesso trattamento riguardo l’utenza fissa.

Potete darmi qualche spiegazione?

In molti si chiedono come mai per la fatturazione illecita a 28 giorni messa in atto dalle compagnie telefoniche i rimborsi siano stati riconosciuti esclusivamente per le utenze mobili e non per quelle fisse, che hanno subito lo stesso trattamento.

Ebbene, tutto risale a una delibera dal titolo all’apparenza innocuo, Delibera n. 121/17/CONS, Modifiche alla delibera n. 252/16/CONS recante “Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica”.

Qui si ricostruisce che nel 2017 hanno cominciato le tariffe mobili a passare alle quattro settimane (28 giorni); virus che si è esteso poi anche a quelle fisse.

Agcom, sulla scorta di quanto consigliato dalle associazioni consumatori, scrive che il problema è più per il fisso che il per il mobile.

Si legge, a seguito del passaggio di alcuni operatori mobili e anche di alcuni operatori fissi ad una fatturazione a 4 settimane, si è ingenerato un clima di incertezza e di confusione tra gli utenti che non hanno più chiari i parametri di valutazione delle offerte. Per le associazioni, dunque, solo ancorando il costo del servizio offerto ad un parametro temporale unitario, l’utente potrà percepire in maniera semplice ed immediata il costo delle varie offerte e capire quale sia più adatta alle proprie esigenze; nella telefonia fissa è molto frequente il pagamento tramite RID bancario, perciò qualora si passasse a fatturazioni inferiori al mese, avverrebbe un sfalsamento tra le tempistiche del RID (a fine mese, dopo incasso stipendio) e quelle della bolletta (ogni volta in un giorno diverso del mese), esponendo l’utente al rischio di scoperto bancario ovvero ad errori nel calcolo delle proprie spese; altri parametri legislativi sostengono la scelta Agcom di rendere la fatturazione del fisso su base mensile, quale, ad esempio, lo stesso articolo 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, allorché indica in un mese il periodo di preavviso in parallelo a quella che era la cadenza di fatturazione da sempre in uso.

Al fine di porre in essere un intervento proporzionato e rispettoso del principio di non discriminazione, occorre tenere in considerazione le differenti caratteristiche, rispetto alla fattispecie, dei settori della telefonia mobile e fissa. Difatti, nel mercato della telefonia mobile il traffico è per il 76% pre-pagato e l’utente ha, quindi, un maggiore controllo della propria spesa.

Invece, il traffico su rete fissa è per la quasi totalità post-pagato, spesso con addebito diretto sul conto corrente bancario, e l’utente ha quindi limitati strumenti di controllo della propria spesa. Mentre con la modalità di pagamento prepagata l’utente ha il pieno controllo della propria spesa, essendo libero anche di sospendere momentaneamente l’utilizzo completo del servizio semplicemente non ricaricando il proprio credito, con la modalità postpagata questa facoltà è negata per definizione e un’errata gestione dei pagamenti potrebbe anche generare un’indesiderata e ingiustificata sospensione del servizio. Inoltre, nel mercato della telefonia fissa, sono presenti molti operatori locali, a carattere regionale, provinciale e addirittura comunale, con conseguente molteplicità di offerte; tutto ciò rende difficile la comparazione se non ancorata ad un parametro temporale unitario e di facile percezione per l’utente, quale il parametro mensile.

Peraltro, il mese è, per larga prassi, l’unità temporale utilizzata per l’imputazione dei costi delle offerte nella maggior parte dei servizi domestici di interesse economico generale, come ad esempio energia e gas, con le rispettive specificità.

Il discostamento dal parametro mensile avrebbe quindi un notevole impatto sul vincolo di bilancio dell’utenza, che, per ormai consolidata prassi, è tarato su logiche mensili.

Infine, in un’ottica di sistema, occorre considerare che tutta la regolamentazione nei mercati wholesale dell’offerta dei servizi di telefonia fissa segue logiche mensili.

Tutto ciò considerato, Agcom decide di differenziare le regole tra fisso e mobile.

Di conseguenza, con riferimento al settore del mobile, l’Autorità ritiene opportuno confermare quanto posto in consultazione pubblica, accogliendo altresì la richiesta delle Associazioni dei consumatori nel senso di dover espressamente informare l’utente dell’avvenuto rinnovo dell’offerta mediante uno strumento di comunicazione chiaro ed immediato, cui tutti gli utenti hanno accesso, quale l’SMS; – con riferimento al settore del fisso, in virtù delle considerazioni suesposte, si ritiene opportuno, confermando anche in questo caso l’opzione sottoposta a consultazione pubblica, prevedere un parametro temporale certo per il rinnovo delle offerte/fatturazione, che renda effettiva la libertà di scelta degli utenti e consenta anche un agevole controllo dei consumi e della spesa, individuato su base mensile o suoi multipli (applicabile, per le medesime ragioni di tutela degli utenti, anche in caso di offerte bundle fisso/mobile.

Aggiungiamo che la storia dei rimborsi tariffe 28 giorni non è finita.

Ci sono ancora utenti che si lamentano della scarsa trasparenza delle modalità di rimborso; resta ancora aperta inoltre la partita dei rimborsi agli ex clienti degli operatori.

30 Dicembre 2019 · Giovanni Napoletano


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