Rilascio Durc dopo adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali tramite pagamento a saldo stralcio






Ho aderito al saldo e stralcio e ora l’Inps mi comunica che non riconosce la procedura per il rilascio del Durc come da legge finanziaria comma 198 che fa rientrare anche l’articolo 3 comma 10 lettera f-bis del decreto legge 119/2018. Mi dicono di aderire alla rottamazione ter e poi aspettare un eventuale circolare dell’istituto che equipari il S-A alla DA ter.

Domanda: se aderisco anche alla definizione ter esse sono in contrasto, ovvero potrò perfezionare più avanti una delle 2 con il pagamento delle rate che mi saranno comunicate oppure la mia nuova intenzione annullerà la precedente?

In pratica, a quanto ci è dato capire, nonostante i dotti riferimenti alla normativa vigente ed ai modelli di istanza, l’Agenzia delle Entrate Riscossione le ha respinto l’istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali tramite pagamento a saldo stralcio o perché il suo ISEE supera i 20 mila euro previsti dalla vigente normativa oppure perchè la cartella esattoriale relativa agli omessi (o insufficienti) versamenti contributivi proveniva da un accertamento dell’INPS e non da una sua dichiarazione (IRPEF, IRES ecc.) da cui emergeva un debito contributivo che lei non è riuscito a pagare.

Come sappiamo, Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL.

Va ricordato, tuttavia, che è possibile procedere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali originate debiti contributivi tramite pagamento a saldo stralcio e, quindi, ottenere il DURC, solo se i contributi non versati risultano dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli (cioè i contributi evasi) richiesti a seguito di accertamento.

Può risolvere il problema aderendo alla rottamazione ter che comunque le consentirà di evitare il pagamento delle sanzioni civili e degli interessi moratori, corrispondendo solo il capitale evaso e gli interessi legali maturati con il ritardato adempimento. E’ evidente che l’adesione alla rottamazione ter inibisce la possibilità di definizione agevolata a saldo stralcio della medesima cartella esattoriale..

14 Gennaio 2019 · Ornella De Bellis

L’ADER ha preso in carico la mia domanda con ricevuta di protocollo, ma è l’INPS che non riconosce il rilascio del Durc fin dalla presentazione della domanda come avviene con la definizione ter in attesa della prima o unica rata.

Devo precisare che qualora non venga accettata la mi adesione al SA-ST non dovrò presentare una nuova domanda ma esse, come espressamente citato nel sito ADER, sarà dirottata in automatico alla definizione ter come stabilito nella legge finanziaria al comma 198 c’è compreso anche il riconoscimento art 3 comma 10 lettera f-bis.

Ora avendo presentato domanda per SA-ST, se presento anche la domanda per l Adesione agevolata, la quale è riconosciuta da subito dall’INPS per il rilascio del Durc e pertanto mi permette di lavorare, va in contrasto con la domanda per il SA e ST oppure potrò perfezionare una delle due in seguito con il versamento delle rate?

Grazie per la precisazione: rientriamo, dunque, nel campo di prassi ed interpretazioni della normativa, adottate da parte degli enti creditori (nella fattispecie l’INPS), ancora non consolidate. Pertanto, dobbiamo ammettere che alla sua domanda non siamo in grado rispondere con sufficiente affidabilità.

In effetti, apprendiamo dal sito INPS che non sono state ancora definite le modalità di rilascio del DURC per i debitori aderenti alla definizione agevolata a saldo stralcio, a differenza di quanto previsto per la rottamazione ter, in riferimento alla quale, il debitore ha la possibilità di ottenere un esito di regolarità nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.

14 Gennaio 2019 · Ornella De Bellis


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