Rientrare in possesso dell’appartamento assegnato alla convivente del figlio affidataria dei nipoti? Missione impossibile


Assegnazione casa coniugale, convivenza di fatto


Io e mio marito abbiamo ceduto al figlio la casa (due appartamenti) per evitare pignoramento banca (conseguente fideiussione): in uno abita il figlio con famiglia (tre figli) e convivente (nell’altro noi, in comodato gratuito).

L’imbecille decide di separarsi dalla convivente (more uxorio) e glielo comunica anche !!!.
Lei ovviamente chiede la casa coniugale oltre il resto (ancora in fase preliminare informale) . hanno terreno edificabile cointestato .

Vorremmo reintestarci la casa (lo avremmo comunque fatto il 21/05/2018 termine prescrizione azione revocatoria) per :
1) dare sfratto
2) almeno recuperare importo locazione

E’ possibile almeno una delle due soluzioni ?
Abbiamo lavorato una vita per la nostra casa, viviamo con misera pensione minima, rischiamo di vedere convivente abitare a vita, gratis, in uno dei nostri appartamenti (nell’altro abitiamo noi), siamo pieni di debiti per aiutare il figlio e sua famiglia .

Se non ricorrono le due soluzioni, di cui sopra, cosa e’ possibile fare per recuperare almeno una parte di reddito derivante dall’abitazione ?
E’ possibile dare sfratto ad entrambi o al convivente, quando userà l’appartamento in casa coniugale?

La signora, con i tre figli che avrà in affidamento sta in una botte di ferro: l’unica è vendere ad un terzo (la vendita endofamiliare sarebbe sicuramente oggetto di domanda di revocazione) per conservare, in un futuro a medio-lungo termine, qualche spazio di manovra.

Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al soggetto affidatario dei figli, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.

Tale opponibilità (al terzo acquirente) conserva, il suo valore finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il convivente, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

15 Dicembre 2017 · Simone di Saintjust





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