Ricorso a sanzione amministrativa riconducibile ad omessa annotazione del cambio di residenza sui documenti del veicolo


Pagamento del verbale di multa





Ho acquistato un’auto usata nel giugno del 2015 e al passaggio di proprietà ho fatto presente all’agenzia che già dal febbraio 2014 non ero piu residente all’indirizzo riportato sul documento, raccomandando loro di inserire il nuovo indirizzo di residenza.

Dopo qualche mese, ho preso una multa per divieto di sosta, che mi è stata recapitata al mio vecchio indirizzo, e che giustamente è stata rifiutata dal portiere che denunciava il mio trasferimento al nuovo indirizzo.

Alcuni mesi dopo, mi arriva al mio indirizzo effettivo la multa maggiorata ed una sanzione esorbitante (600 euro circa) per non aver comunicato il trasferimento di residenza. Solo allora mi sono accorta che sul libretto di circolazione era indicato il mio vecchio indirizzo e che in agenzia avevano “dimenticato” di segnare il nuovo, dove ero già residente da molto prima di acquistare l’auto.

L’agenzia ha ammesso lo sbaglio correggendo l’indirizzo sul libretto, ma fatto il ricorso e spiegato tutto questo, mi è stato comunque rigettato dal giudice, e dopo circa un anno ho riavuto la stessa sanzione maggiorata a euro 1600 che io non ho intenzione assolutamente di pagare, e perché non ho alcun reddito, e perchè non lo ritengo giusto. Cosa ne pensate a proposito?

Al ritiro della carta di circolazione avrebbe dovuto rilevare il mancato aggiornamento della residenza del proprietario e porvi rimedio: non può essere invocata, in occasione di una successiva sanzione amministrativa irrogata per violazione di una norma del Codice della strada, la presunta distrazione dell’Agenzia di pratiche auto. Il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace è, pertanto, ineccepibile.

Per quel che riguarda la decisione di non adempiere al pagamento della multa, va ricordato che, una volta che l’ente accertatore della sanzione amministrativa avrà iscritto a ruolo il debito, ogni sei mesi, fino all’affidamento al Concessionario del compito di riscuotere coattivamente il dovuto, graveranno ulteriori interessi semestrali del 10% sull’importo attuale maggiorato (1.600 euro).

Dovrà essere sicura, inoltre, che fra qualche anno continuerà ad essere ancora priva di reddito: senza considerare il fatto che, nella fase di riscossione coattiva, sarà sicuramente disposto fermo amministrativo sulla vettura. Prima che ciò accada il consiglio, se rimarrà del parere di non adempiere, è quello di disfarsi del veicolo (dopo il fermo amministrativo non potrà più vendere o rottamare la sua automobile e nemmeno potrà circolare senza correre il rischio di sequestro del veicolo e di ulteriori sanzioni nonché di rivalsa della sua compagnia di assicurazioni qualora incorresse in un sinistro per colpa).

16 Maggio 2019 · Giuseppe Pennuto


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