Ricorso contro una multa autovelox






Vorrei un parere sulla fattibilità di un ricorso contro una multa: in data 21 ottobre ho ricevuto un verbale di accertamento datato 14 ottobre relativo all’accertamento, effettuato da un vigile il 2 ottobre, di una multa per una infrazione per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox il 23 maggio.

Tra quello che viene definito accertamento e l’infrazione effettiva sono trascorsi 132 giorni.

L’articolo 201 del codice stradale dice che i 90 giorni per la notifica posso trascorre dal momento in cui la pubblica amministrazione è in grado di identificare il conducente o il proprietario del mezzo e notificare a questi il verbale.

In realtà l’accertamento dovrebbe coincidere con la data del flash dell’autovelox in quanto il lavoro del vigile non consiste nel rilevare l’infrazione, cosa già fatta dall’autovelox che scatta in caso di eccesso di velocità in base alla sua taratura, ma casomai identificare conducente o proprietario.. Perché se il vigile accerta l’infrazione, la sua effettiva esistenza, vorrebbe dire che esegue una operazione ulteriore non possibile all’autovelox necessaria o che deve assicurarsi della la correttezza della rilevazione. Ma se deve essere fatta una ulteriore operazione di accertamento dell’infrazione e non basta per questo l’autovelox, a parte che non ho idea di cosa potrebbe fare il vigile più dell’autovelox per identificare una infrazione, significa che l’autovelox è inaffidabile e pertanto la rilevazione sarebbe nulla o quantomeno contestabile per vizio di base. Il verbale parla sempre di accertamento mai di identificazione del conducente, per altro formalmente non fatta in quanto il verbale è indirizzato al proprietario del mezzo risultante dal PRA. Stando alle date tale verifica è stata fatta nel lasso di tempo di 12 giorni tra il 2 ed il 14 ottobre. A mio avviso un bel po di tempo per verificare una targa su un sistema elettronico.

Quindi se l’accertamento è il flash la verbalizzazione ha un ritardo sui termini di notifica massima di 42 giorni. Se l’accertamento dell’infrazione è la visione da parte del vigile della foto allora l’autovelox può essere presupposto come inaffidabile. Oppure non mi spiego come mai ci siano voluti più di 4 mesi per identificare il proprietario, cosa il realtà probabilmente fatta tra il 2 ed il 14 ottobre. L’intento appare quello di prendere tutto il tempo possibile e rendere la multa non contestabile in base ai termini di notifica.

Quindi mi pare che il verbale sia invalido per i possibili seguenti motivi:

a) ritardo di notifica se l’accertamento è il flash dell’autovelox
b) inaffidabilità dell’autovelox se l’effettivo accertamento dell’infrazione, non l’identificazione del conducente o del proprietario del mezzo, richiede una ulteriore verifica da parte del vigile
c) errore formale nell’uso del termine accertamento;
d) ingiustificato ritardo nell’identificazione del conducente o del proprietario del mezzo in quanto impiagare 132 giorni per leggere una targa e verificare il nome del proprietario mi sembrano davvero troppi e sembrerebbero una violazione della certezza del diritto che spetta ad ogni cittadino.

Cosa ne pensate? Vorrei un parere legale se possibile

Il differimento della data da cui partono i 90 giorni utili per la notifica del verbale dovrebbe essere consentito solo in casi ben circoscritti e limitati.

A nostro parere, la ratio della norma consisteva, almeno in origine, nel consentire che la data di decorrenza dei 90 giorni potesse essere posticipata rispetto al giorno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione se, per esempio, il trasgressore aveva da poco cambiato residenza senza dichiarare all’ufficio anagrafe il possesso del veicolo. Ancora, se il verbale era stato notificato nei termini al proprietario e questi aveva indicato le generalità del trasgressore effettivo (in tale fattispecie ricade anche l’ipotesi di veicolo preso a noleggio).

Si tratta, evidentemente, di casistica in cui il ritardo della notifica del verbale è imputabile a situazioni oggettive nelle quali non è individuabile una specifica responsabilità dell’amministrazione comunale.

Peraltro, l’articolo 201 del Codice della strada parla chiaro: Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

A nostro parere, invece, la PA sta facendo uso e abuso di quanto previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo, laddove si dispone che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati possono essere notificati gli estremi dell’infrazione nel termine di 90 giorni decorrenti dall’identificazione del trasgressore quando la violazione è accertata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.

Si tratta, evidentemente, di un’interpretazione arbitraria il cui scopo è semplicemente quello di aggirare le norme sulla decadenza del potere di notifica del verbale di accertamento per infrazioni al Codice della strada. E’ un principio di civiltà giuridica ormai consolidato, infatti, che tale decadenza non possa mai dipendere da situazioni che non siano riconducibili, direttamente o indirettamente, a responsabilità del trasgressore o del proprietario del veicolo, e soprattutto che il termine di 90 giorni non possa essere eluso ed asservito a problematiche organizzative della PA (sovraccarico di lavoro del personale addetto alla notifica dei verbali di multa, ritardi delle trasmissioni delle rilevazioni effettuate da tutor, autovelox, photored e compagnia bella agli uffici preposti all’identificazione del proprietario del veicolo, notifica effettuata in prima battuta ad un indirizzo errato).

Tuttavia, non è ancora emerso un chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità alla fattispecie particolare dell’indiscriminato ricorso estensivo, da parte della PA, all’articolo 201 comma 1 bs del CdS.

E, quindi, per adesso, non resta che recarsi innanzitutto all’ufficio contravvenzioni e chiedere il motivo del ritardo; qualora emerga che tale ritardo non sia riconducibile a responsabilità del trasgressore, o del proprietario del veicolo, non c’è altra strada che quella di presentare ricorso al Giudice di pace con la speranza che, prima o poi, si possa porre fine a quest’ennesimo abuso ai danni del cittadino.

24 Ottobre 2014 · Ludmilla Karadzic


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