Ricorso avverso la multa e certificato di residenza storico

Non c'è alcun bisogno di allegare il certificato di residenza storico in un ricorso avverso atti della Pubblica Amministrazione.












Il mio avvocato ha fatto ricorso per una multa del 2008: l’anno messa a ruolo nel 2011, ma nel 2011 io ho cambiato residenza, ed Equitalia ha inviato la notifica nel 2014 al vecchio indirizzo. Il mio avvocato quindi ha detto che ormai è prescritta e ha fatto ricorso per non avere il rischio di ingiunzione, se no non ci dormo la notte. Era una cifra importante, quasi 1200 euro. Ora mi è venuto un dubbio. L’avvocato non mi ha chiesto il certificato da allegare al ricorso. Ho paura che il ricorso lo perderò, come fa a dimostrare quel che dice? Il ricorso si può sospendere?

Non c’è alcun bisogno di allegare il certificato di residenza storico in un ricorso avverso atti della Pubblica Amministrazione. Quest’ultima, infatti, può direttamente verificare le affermazioni del ricorrente ed, eventualmente, contestarle. Inoltre, può anche darsi che una volta ricevuto il mandato il suo avvocato abbia richiesto all’anagrafe e prodotto in giudizio il certificato di residenza storico: qui l’unico problema è che, a quanto sembra, lei non ha più rapporti con il suo avvocato (altrimenti il quesito avrebbe potuto proporlo direttamente a lui).

[ ... leggi tutto » ]

7 Giugno 2018 · Giuseppe Pennuto

Non essendo sicura, non volevo offenderlo: lui non ha accluso il certificato di residenza storico. Un’ultima domanda: multa del 2008, inviata ad indirizzo giusto ma la cartella messa in ruolo nel 2011 è stata inviata all’indirizzo sbagliato nel 2014. È in prescrizione, giusto? Inoltre l’infrazione è stata fatta a Torino, ma il mio avvocato fa il ricorso dove abito, a Bari. Ho letto su internet che in genere il ricorso si presenta dove si è commessa l’infrazione.

Il suo avvocato ricorre contro il vizio di notifica della cartella esattoriale (la cui conoscenza può emergere dalla visura di un estratto di ruolo) originata da una multa notificata correttamente; non per eccepire il vizio di notifica dell’atto presupposto (verbale di multa) relativo ad una cartella esattoriale notificata correttamente. Solo in quest’ultimo caso, e qualora non sia ancora trascorso il quinquennio che prescrive la sanzione amministrativa, il trasgressore può impugnarla nel merito (azione recuperatoria), innanzi al Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata la violazione al Codice della Strada.

[ ... leggi tutto » ]

7 Giugno 2018 · Giuseppe Pennuto