Ricorsi per multe e bolli auto – Chiarimenti su prescrizione e procedure





Bollo auto (tassa automobilistica) prescrizione e decadenza, ricorso multa





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Ci è arrivata una cartella Agenzia Entrate Riscossione in riferimento ad una multa del comune di Novara: per presentare il ricorso dobbiamo presentarlo all’agenzia delle Entrate o al comune sopratutto per quanto concerne la sospensione della procedura esecutiva?

Inoltre ci è arrivata una ingiunzione di pagamento da parte della Soris spa in relazione ai bolli auto anni 2010/2011.

Per quale motivo (legge? normativa?) la prescrizione, dopo l’invio dell’accertamento divenuto definitivo, parte dalla fine dell’anno dopo la definitività (quindi 60 giorni dopo l’arrivo) e non dall’atto interruttivo della prescrizione come prescrive il codice civile?

Esempio pratico: arrivo accertamento 14-11-2013 definitività gennaio 2014
Prescrizione parte dal gennaio 2014 o 1 gennaio 2015? per tre anni quindi prescritto gennaio o dicembre 2017?

Una sentenza della cassazione (ord. 316 del 9/1/2014 udienza 5/12/2013) dichiara che “la notifica cartella entro secondo anno successivo alla definitività ex art.lo 25 dpr 602/73)”

Una volta presentato il ricorso in caso di mancata risposta dopo 90 giorni i ricorsi vengono considerati respinti o ancora valida la legge 228/2012 per cui dopo 120 gg senza risposta l’atto deve ritenersi annullato?

L’articolo 25 del dpr 602/1973 dispone che il concessionario della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo, o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d’ufficio.

L’avviso di intimazione (ingiunzione di pagamento) da parte del concessionario (Soris nella fattispecie) viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale per la quale il debitore non ha proceduto al pagamento.

Evidentemente, dunque, la cartella esattoriale risulta già notificata, forse per compiuta giacenza, in data antecedente al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo. Con accesso agli atti presso gli uffici territoriali della Soris si potrà conoscere come è stata perfezionata la notifica della cartella esattoriale riferita all’omesso pagamento della tassa automobilistica.

Il ricorso alla cartella esattoriale emessa per il recupero coattivo della sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada, non adempiuta dall’obbligato, va presentata all’Agenzia delle Entrate riscossione per eccepire esclusivamente i vizi dell’atto (la cartella esattoriale).

Altre procedure di opposizione possono essere avviate dal debitore con ricorso ex articolo 615 del codice di procedura civile (è necessario il supporto tecnico di un avvocato) ma solo ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante (nel caso di avvenuto pagamento o di omessa notifica del verbale della sanzione amministrativa da cui origina la cartella esattoriale) o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione o il pagamento della cartella esattoriale).

Esistono sostanzialmente due procedure di opposizione alla cartella esattoriale: la sospensione della riscossione e l’annullamento del debito (o sgravio).

La richiesta di sospensione va presentata al concessionario quando il pagamento è stato già effettuato prima della formazione del ruolo; o esiste già un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; oppure è intervenuta la prescrizione o la decadenza del debito prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; o , infine, quando la sospensione è stata decretata da un giudice.

Nel caso di richiesta di sospensione della riscossione, il concessionario trasmette l’istanza all’ente creditore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. In assenza di riscontro da parte dell’ente creditore entro 220 giorni, scatta automaticamente l’annullamento del debito. Altrimenti, l’ente creditore è tenuto ad informare formalmente il debitore del rigetto dell’istanza a cui segue, eventualmente, il ricorso giudiziale.

La richiesta di sgravio, invece, va presentata direttamente all’ente creditore. Si tratta di quello che viene comunemente indicato come ricorso amministrativo in autotutela: con tale procedura si chiede all’ente creditore di correggere un proprio errore. Nel caso in cui l’ente creditore non riconosca l’errore segnalato o in assenza di risposta, bisogna adire necessariamente il giudice. Il giudice competente nonché i termini di ricorso variano in relazione alla natura del credito preteso con la cartella esattoriale.

In particolare, in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, eccetera, il termine di presentazione del ricorso giudiziale e’ di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale: è competente il giudice tributario (commissione provinciale tributaria).

Per i contributi previdenziali, il termine del ricorso giudiziale e’ di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ed è competente il giudice del lavoro.

Avverso le sanzioni amministrative il termine per la presentazione del ricorso giudiziale e’ di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ed è competente il giudice ordinario competente per valore e per materia (il giudice di pace se il valore del ricorso non supera i 15.493 euro).

Quello a cui bisogna stare molto attenti è che i termini per il ricorso giudiziale siano rispettati anche in assenza di una risposta dell’ente creditore al ricorso amministrativo in autotutela.

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20 Ottobre 2017 · Paolo Rastelli

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