L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 1736/1933. Pertanto, in relazione a un tale assegno, può essere revocato il decreto ingiuntivo basato su una transazione garantita dall'assegno postdatato. Tuttavia, l'assegno postdatato integra una promessa di pagamento che dispensa colui a favore del quale è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale da cui origina il credito vantato. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10710/16. ...
Recupero crediti e proposta di cambializzare il debito
Io sono in cassa integrazione (cigs) da oltre un anno, mia moglie non lavora e ho un figlio che ha 16 anni e va a scuola. Da circa 8 mesi non riesco più a pagare le rate di un prestito e di una carta di debito/credito per un ammontare di 550 euro al mese circa. Dopo le centinaia di telefonate ora mi hanno proposto di cambializzare pagando anche 70 euro al mese per 120 mesi. Ho un residuo di 28.000 euro e pagando già 450 euro di mutuo mi è impossibile far fronte a tutto. Cosa mi consigliate? ...
Assegno postdatato - Quando la revoca di sistema è successiva a quella di compilazione
L'assegno, bancario o postale postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che coincide con la data indicata sul titolo. Ne discende che se l'assegno risulta presentato all'incasso dal beneficiario, sulla base di un accordo di negoziazione differita, dopo una eventuale revoca ad emettere assegni disposta nei confronti del traente, l'assegno può essere legittimamente protestato per mancanza di autorizzazione, ed il traente sottoposto, comunque, all'ulteriore sanzione amministrativa prefettizia prevista per emissione di assegno senza autorizzazione. Il traente non può eccepire, verificatasi una simile circostanza, che l'assegno risultava effettivamente compilato prima del momento in cui era stata disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19886/09. ...