Pervenuta richiesta di parcella per prestazione di assistenza legale resa circa venti anni fa






Due anni fa pubblicai un quesito, in risposta al quale mi fu consigliato di lasciar perdere, visto il tempo trascorso (vent’anni) tra la prestazione erogata dal professionista e la richiesta di parcella che io comunque al tempo saldai in toto.

Qualche giorno fa ci sono però stati degli sviluppi.

In una raccomandata datata 2 ottobre 2018, l’avvocato in questione mi scrive: Faccio seguito alla mia precedente e non avendo lei accettato la mia proposta di un pagamento forfettario ed a stralcio di cui alla mia del 31/5/16 le rimetto in allegato la notula, in base alla tariffa, con invito a provvedere al saldo entro il 30 ottobre p.v. della quota parte di 1/3 e con riserva di avvalermi, se del caso, del beneficio della solidarietà passiva; ovviamente dall’importo complessivo dovrà detrarre gli acconti eventualmente già versati. Unitamente all’importo deve comunicarmi il suo codice fiscale per la fatturazione.

Segue IBAN dell’avvocato e notula che ammonta a circa 8 mila euro per spese tutte effettuate nel 1996 ed alcune nel 2009, tra le quali “consultazioni con il cliente”, “discussione in camera di consiglio”, “studio controversa” che davvero non capisco a cosa faccia riferimento visto che io non ho più rapporti con questo individuo dal 1996 e non so perché tiri in ballo prestazioni del 2009.

A me sembra continui a figurarsi come un blando tentativo di estorcere soldi che non gli competono. Secondo voi come mi devo comportare? Avevo lasciato cadere la prima richiesta del 2016, ma non vorrei che continuasse ad infastidirmi.

Il codice civile (articolo 2956) parla chiaro, e dispone che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti (avvocati, ingegneri, geometri, medici e via dicendo), per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlate.

La prescrizione presuntiva, non trova applicazione se, e solo se, il debitore abbia ammesso, anche implicitamente (in uno scambio epistolare tradizionale o di e-mail, ad esempio) di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto.

L’istituto della prescrizione presuntiva è proprio finalizzata ad evitare che il debitore si trovi impossibilitato a provare, a distanza di tempo, l’adempimento di un debito relativo al compenso di determinate prestazioni.

Purtroppo, non si può evitare il fastidio derivante da qualche azzeccagarbugli scorretto che decida di passare in rassegna l’archivio clienti nel tentativo di raschiare il fondo del barile, confidando nel timore ingenerato nel destinatario della formale comunicazione leguleia con avviso di ricevimento.

Non c’è altro da aggiungere se non che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.

Tuttavia il contratto scritto che esclude l’operatività della prescrizione del credito dell’avvocato (ai sensi dell’art. 2956, comma secondo, del codice civile) non può essere individuato nella procura alla lite, la quale va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista (Cassazione 11145/2012).

Insomma, se lei non firmò un contratto di mandato all’avvocato nel 1996 e se, anche avendolo sottoscritto, l’avvocato non esibisce prova di invio con raccomandata AR di atti interruttivi della prescrizione con cadenza al massimo decennale, la pretesa è presuntivamente prescritta.

19 Ottobre 2018 · Ornella De Bellis


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