Possono essere esclusi i propri genitori (il famigerato nucleo familiare di origine) nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata ad individuare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Universitè (ISEEU) affinché lo studente possa accedere ai relativi benefici fiscali previsti dalla legge, qualora risulti accertata, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici fra genitori e studente.
In altre parole, lo studente dichiarante può presentare, ai Servizi Sociali del Comune in cui risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del propri genitori in termini di rapporti affettivi ed economici: occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.
A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, fra genitori e studente.
L’attestazione dei servizi sociali è esplicitamente prevista (articolo 7, comma e, DPCM 159/2013) allo scopo di certificare l’assenza di rapporti economici ed affettivi fra genitori e figli per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. Tuttavia, il ricorso a tale attestazione è stata estesa, in più occasioni, per regolare l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte agli studenti universitari.
Per quanto attiene invece il nucleo familiare per la DSU/ISEE standard, non dovrebbe avere problemi nell’escludere i due genitori, dal momento che fa testo la certificazione anagrafica (stato di famiglia).
27 Settembre 2018 · Annapaola Ferri