Richiesta estratto del conto corrente condominiale da parte di un condomino – Come procedere se l’amministratore e la banca si rifiutano di consegnarlo






Ho chiesto al mio amministratore copia dell’estratto conto condominiale, ma lo ha negato per sedicenti problemi di privacy: la banca alla quale mi sono poi rivolto, insiste nel diniego, asserendo che l’estratto conto condominiale può essere richiesto solo dall’amministratore del condominio.

Ma è possibile una roba simile?

L’articolo 1129 del codice civile stabilisce che l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Anche l’Arbitro Bancario Finanziario si è occupato della questione con la decisione 7960/2016, chiarendo la portata dell’articolo 1129 del codice civile e giungendo alla conclusione che, una volta che il richiedente condomino abbia dimostrato di avere inutilmente chiesto la documentazione bancaria relativa al conto corrente condominiale all’amministratore, egli è legittimato a presentare istanza direttamente alla banca.

In particolare l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha precisato che per il tramite dell’amministratore non vuol dire solo attraverso l’amministratore, ma, semplicemente, stabilisce l’obbligo di esercitare l’accesso agli atti attraverso un preventiva richiesta all’amministratore.

Per far valere il proprio diritto di accesso agli estratti del conto corrente condominiale, una volta inutilmente assolto l’obbligo di richiesta della documentazione all’amministratore, dunque, il condomino può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o al giudice ordinario.

La procedura arbitrale prevede innanzitutto che venga formalizzato un reclamo scritto alla banca, inoltrato con raccomandata AR (possibilmente in piego, senza busta) lamentando, sostanzialmente, l’ingiustificato diniego di accesso all’estratto conto condominiale. Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, ci si può rivolgere direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (contributo per le spese di procedura) che saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso. Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.

La procedura giudiziale, invece, può essere avviata con richiesta di decreto ingiuntivo alla banca, ex articolo 633 del codice di procedura civile, secondo il quale, su domanda di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di consegna.

21 Ottobre 2019 · Annapaola Ferri






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