Richiesta estratti conto corrente oltre 10 anni da oggi per soddisfare onere della prova

Quando il cointestatario del conto corrente con il defunto risulta essere un donatario, con obbligo di collazione al decesso del de cuius












Una sorella di mio nonno è deceduta senza figli lasciando quasi tutto in parti uguali ai nipoti: il suo conto corrente personale risulta essere cointestato con una nipote che dunque otterrebbe il 50% del saldo totale di conto corrente. Sarebbe possibile richiedere copia degli estratti conto, oltre i 10 anni dall’apertura, così da dimostrare, come appare certo, che la suddetta cointestataria non vi avesse depositato nulla dal momento della firma?

In base all’articolo 737 del codice civile i figli della defunta ed i loro discendenti che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente.

L’obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal “de cuius” devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire (cassazione sentenza 8510/2018).

Le banche hanno l’obbligo di conservare la documentazione dei movimenti limitatamente agli ultimi dieci anni: tuttavia, con la proposizione della domanda di accertamento della quota di legittima e di riduzione di quanto spettante alla coerede cointestataria del conto corrente, si può dimostrare che ella non poteva alimentare il conto corrente cointestato con prove indirette, ad esempio stimando (con una proiezione all’indietro nel tempo) l’andamento della contribuzione da parte della nipote cointestataria al saldo di conto corrente così come emerge dagli estratti conto degli ultimi dieci anni, e/o eccependo, durante i primi anni dall’apertura del conto corrente, l’assenza di un reddito (dichiarato al fisco) percepito dalla nipote cointestataria, che potesse consentire la formazione di risparmi oltre alle spese corrente per vitto e alloggio.

In tal modo il 50% del saldo del conto cointestato con la defunta verrebbe equiparato ad una donazione effettuata in vita a favore della nipote (e l’importo del 50% del saldo di conto correnete rientrerebbe così nell’asse ereditario come anticipazione per la nipote cointestataria da compensare in fase di divisione ereditaria).

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18 Giugno 2021 · Marzia Ciunfrini