Presentazione della richiesta di sospensione del pagamento dopo un avviso di intimazione al pagamento entro 5 giorni

Una volta notificato l'avviso di intimazione al pagamento di una cartella esattoriale, si può solo invocare l'omessa notifica della cartella esattoriale












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Ho ricevuto intimazione di pagamento da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) per multe stradali del 2010 notificatemi, a loro dire, nel 2012: considerando che non ricordo e la situazione non é chiara perché risultano essere due multe stesso importo (1596) e stesso periodo, ma emesse da prefetture diverse, mi e’ possibile richiedere la sospensione come dalla legge 228/2012, in modo che AdER richieda il controllo presso l’ente creditore? Grazie

L’istanza di sospensione della cartella esattoriale originata da multa si presenta entro 60 giorni dalla notifica (della cartella esattoriale) quando:

– il pagamento è stato integralmente effettuato entro 60 giorni dalla notifica del verbale;
– è stato emesso un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore (che ha accertato l’infrazione al Codice della Strada, ha notificato il verbale di multa e, successivamente, ha riconosciuto l’errore);
– è intervenuta prescrizione o decadenza prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
– c’è stata una sentenza che ha annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Quando viene notificato un avviso di ingiunzione al pagamento della cartella esattoriale, invece, si può invocare esclusivamente l’omessa notifica della cartella esattoriale sottesa, con un ricorso al giudice dell’esecuzione della circoscrizione in cui l’infrazione all’origine della sanzione amministrativa in riscossione coattiva con la cartella esattoriale, è stata accertata.

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2 Agosto 2023 · Paolo Rastelli

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