Richiesta in regresso della quota dovuta da ciascuno dei condebitori dopo il pagamento della totalità di una obbligazione solidale

Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può farsi restituire in regresso dai condebitori soltanto la parte dovuta da ciascuno di essi


DOMANDA

Ad uno dei condebitori solidali hanno pignorato la somma non pagata dagli altri comproprietari di un immobile per spese condominiali.


RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 1292 del Codice civile l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.



3 Aprile 2024 - Ludmilla Karadzic


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