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Io ancora non ho ricevuto nessuna richiesta scritta di sollecito di pagamento,ne’ raccomandate varie,ne’ ingiunzioni.Niente di tutto cio’.Solo un paio di telefonate di sollecito dalla Finanziaria stessa.Sono solo in ritardo di due rate mensili,quindi al momento sono solo un “Pagatore in ritardo” fra qualche mese diventero’ un “Cattivo Pagatore) Siamo a maggio 2012.
Ho consultato un ufficiale giudiziario(Mio conoscente) Il quale mi ha detto che se all’atto del pignoramento (quando e se ci sara’) dei beni mobili,il debitore puo’ dimostrare (con fattura o altri titoli) che quei beni non gli appartengono,egli non puo’ pignorarli.Tuttavia Lei mi dice: (riporto sue testuali parole) “Mi sembra evidente qualche nota stonata. Di triangolazioni, simulazioni e/o elusioni ciascuno nè può, naturalmente, mettere in atto quante ne vuole, assumendosene, in modo consapevole, le eventuali responsabilità e conseguenze civili e penali. Ma almeno, siano congegnate con un pizzico di fantasia in più”
Le chiedo:La triangolazione,la simulazione,o l’elusione e relativa responsabilita’ personale,la si potrebbe contestare nel momento in cui il debitore inadempiente e’ gia’ stato dichiarato tale anche solo a mezzo semplice telefonata? O deve essere dichiarato tale con precetto? La fotocopia dell’assegno circolare e’ una prova di acquisto valida per evitare il pignoramento?
Se siamo qui’ e per ricevere qualche utile dritta, oltre al pizzico di fantasia,che lei mi suggerisce,e che io non intravedo,vorrei una risposta piu’ reale e fattibile. Al momento sono ancora un debitore non compromesso.In attesa di un suo gentile cenno di riscontro le porgo Cordialissimi saluti
Siamo in linea con quanto asserisce l’ufficiale giudiziario. Ovviamente.
Il terzo che si dichiara proprietario del bene mobile pignorato in casa del debitore, o altrove, deve esibire una prova. Io eviterei che quel documento fosse qualcosa che afferisse al debitore, in qualsiasi modo. I creditori non sono sempre soggetti passivi, assenti o inerti nel corso della procedura di pignoramento.
I beni immobili vanno venduti a terzi, a prezzo di mercato ed il terzo deve eleggere il bene acquisito ad abitazione principale. L’unico modo per tutelare l’immobile ed evitare al terzo (con conseguenze immaginabili) il pignoramento del bene su istanza dei creditori di colui che vende.
Il punto è proprio quello che lei cita e che spesso fa sorgere equivoci. Noi non siamo in grado di dare dritte, non siamo un pool di furbetti. Il compito che ci siamo assegnati è rendere consapevole il debitore che, spesso, purtroppo, non esistono scorciatoie. E che, per salvare il salvabile non si può non pagare pegno e bisogna avere il coraggio di assumere, per tempo, decisioni dolorose.
6 Maggio 2012 · Giorgio Martini