Richiesta dell’avvocato: 10% del risarcimento del danno ottenuto dal cliente, oltre alla parcella prevista per legge

In assenza di preventivo scritto si applicano le tariffe di cui all’allegato del DM 55/2014












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Sono in causa con un’assicurazione per danni in seguito ad un incidente stradale subito (ho ragione io): l’avvocato mi ha detto adesso che vuole il 10% del mio risarcimento, oltre la parcella che gli spetta per legge da parte del Liquidatore assicurativo. Inoltre, mi ha chiesto anche una parcella (non accetta il gratuito patrocinio di cui fruisco già). È corretta la sua richiesta? Se andassi da un altro legale mi chiederebbe lo stesso? Grazie.

Le parcelle professionali per le prestazioni rese da un avvocato sono regolate dalla legge 55/2014: l’articolo 2, comma 2 della citata normativa specifica che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato e’ dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto in materia di rimborso per eventuali spese di trasferta.

In particolare va esaminato l’allegato alla legge relativamente al dettaglio delle tabelle e dei parametri forensi che stabilisce il corrispettivo per il professionista in relazione a ciascuna fase del procedimento, alla sua natura (giudiziale o extragiudiziale), e nel caso giudiziale in riferimento alla giurisdizione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza 18967/ 2022, ha deciso che ai fini della determinazione del compenso del professionista è prioritario l’accordo (preventivo scritto) fra le parti. In assenza di preventivo scritto si applicano le tariffe di cui all’allegato del DM 55/2014 (detraendo, naturalmente, l’importo relativo alle spese legali di cui è già stata onerata la controparte).

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. Tuttavia, l’applicazione del gratuito patrocinio richiede la nominare del difensore da parte del patrocinando, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello. Se ci si affida direttamente ad un libero professionista, non si può poi invocare il gratuito patrocinio, anche se si hanno i requisiti per l’ammissione al beneficio.

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6 Luglio 2022 · Marzia Ciunfrini

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