Riapertura dei termini di notifica del verbale di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada (CdS)

La data in cui il destinatario della sanzione riceve effettivamente la copia del verbale è irrilevante per il rispetto dei termini di decadenza


DOMANDA

Il giorno 15/01/21 ho superato il limite di velocità previsto a 100km/h in quanto l’apparecchio ha rilevato una velocità di 111 km/h: l’atto mi è stato rinotificato con riapertura dei termini a seguito di mancato recapito della prima notifica del 04/02/21 e conseguente aggiornamento dell’indirizzo tramite visura presso Banca dati SIATEL del 12/02/21.
Al termine della sanzione c’è scritto “consegnato a Poste italiane il 25/05/21.
Domanda a me sembrano scaduti i 90 giorni dalla notifica sia che il calcolo parta dal 4 febbraio)(come credo sia corretto) sia che parta dal 12 febbraio. Potete aiutarmi a capire? Grazie


RISPOSTA

La sanzione amministrativa è stata notificata presso l’indirizzo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in data 4 febbraio 2021: evidentemente, la persona residente all’indirizzo risultante dal PRA ha segnalato all’agente notificatore che il destinatario della sanzione amministrativa non risiedeva più a quell’indirizzo.
Succede spesso quando, in occasione del trasferimento di residenza, non viene segnalato all’ufficiale di anagrafe il possesso di un veicolo adibito alla circolazione.
A questo punto, la Pubblica Amministrazione (PA) che ha rilevato la violazione del limite di velocità deve esperire una nuova indagine per individuare la residenza attuale del trasgressore: in merito a questa eventualità l’articolo 201 (notifica delle violazioni) del Codice della Strada (CdS) prevede che, qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui la PA é posta in grado di provvedere alla loro identificazione.
Siatel è un servizio dell’Agenzia delle Entrate che consente ai Comuni, alle Regioni, e ad altri Enti della Pubblica Amministrazione di accedere via web gratuitamente, previa stipula di apposita Convenzione, ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi e agli atti del registro dei contribuenti.
La PA che ha accertato la violazione ha effettuato una prima visura nella banca dati SIATEL in data 12 febbraio 2021: ciò, tuttavia, non esclude che la data in cui l’amministrazione sia stata in grado di accertare la residenza del proprietario del veicolo a bordo del quale è stata commessa l’infrazione, sia avvenuta successivamente, nella fattispecie il 23 febbraio 2021.
Purtroppo si tratta di situazioni in cui l’arbitrarietà della PA trova facile appiglio nelle omissioni (il mancato aggiornamento dell’indirizzo al PRA in fase di trasferimento di residenza) commesse dal proprietario del veicolo. In pratica, la PA può affermare, sostanzialmente in modo unilaterale, di aver individuato l’indirizzo del destinatario, che normalmente avrebbe dovuto rilevare dal PRA, in una data qualsiasi (a prova di qualsiasi smentita).
Dunque, dal 24 febbraio, giorno successivo a quello di presunta acquisizione delle informazioni circa la nuova residenza del proprietario, decorre il calcolo dei 90 giorni entro i quali deve essere notificato il verbale di sanzione amministrativa: si giunge così alla data del 25 maggio come ultima valida per la notifica del verbale.
Il mittente adempie al rispetto del termine tassativo di notifica, al proprietario del veicolo a bordo del quale è stata commessa l’infrazione, nel momento in cui consegna il plico a Poste Italiane. La data in cui il destinatario della sanzione amministrativa riceve effettivamente la copia del verbale è irrilevante per il rispetto dei termini di decadenza della notifica da parte del mittente.


9 Giugno 2021 - Giuseppe Pennuto


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