Revocatoria di un atto a titolo oneroso simulato con una donazione

Azione revocatoria ordinaria di atti dispositivi del debitore (alienazione immobile donazione costituzione fondo patrimoniale)












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In una causa di revocatoria è possibile dimostrare che la donazione di un immobile non era avvenuta a titolo gratuito poichè ancor prima di aver ricevuto l’immobile in donazione avevo pagato personalmente con assegni dal mio conto corrente bancario le spese di ristrutturazione di detto immobile e anche l’acquisto dei vari arredi. Preciso che dette spese equivalevano al valore dell’immobile.

In un procedimento finalizzato ad ottenere accoglimento dell’istanza di revocatoria ordinaria presentata dal creditore insoddisfatto del donante, conta l’atto sottoscritto e trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Se, poi, si intende complicare ulteriormente la questione tentando di dimostrare la simulazione dell’atto revocando (senza comunque la certezza di riportare i benefici che il donatario immagina), allora si dovrebbe dimostrare l’assurdo secondo il quale il venditore cede un immobile esclusivamente in cambio degli interventi di ristrutturazione e arredamento effettuati dall’acquirente (futuro) in tempi precedenti l’intervenuta alienazione a titolo gratuito. In altre parole, il venditore cede l’immobile in cambio del comfort che gli deriva dalla ristrutturazione e dal nuovo arredamento fruiti per qualche tempo.

Peraltro, l’ipotetica fattispecie in cui il futuro acquirente sostiene spese rilevanti senza pretendere la definizione di un atto di compravendita, magari prefigurando il diritto di usufrutto (o uso, o abitazione) a tempo finito a favore del venditore, corrobora proprio la tesi della intervenuta donazione.

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17 Gennaio 2020 · Marzia Ciunfrini

Con la donazione, in effetti, al donante è stato riservato il diritto di abitazione

L’alienazione avrebbe potuto considerarsi a titolo oneroso solo con la formalizzazione di un atto di trasferimento della proprietà in cui l’acquirente si impegnava a ristrutturare l’immobile e ad ammobiliarlo lasciando il diritto di abitazione al venditore.

Dissimulare l’atto di donazione così come è configurato (pur con il diritto di abitazione previsto a favore dell’ex proprietario) resta difficile: anche perché, qualora fosse accertata la simulazione e l’atto di donazione fosse equiparato ad un atto di alienazione a titolo oneroso, l’articolo 2901 del codice civile, riguardante le condizioni per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, richiede in più solo che il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore del venditore con l’atto di alienazione. Se lei è parente del dissimulato donante (atto di compravendita endo familiare), sarebbe assai problematico dimostrare che fosse all’oscuro della condizione debitoria del venditore.

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17 Gennaio 2020 · Stefano Iambrenghi

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