Revoca borsa di studio per studentessa che ha presentato la DSU/ISEE senza riportare anche le informazioni reddituali e patrimoniali del genitore non convivente


ISEEU - come escludere genitore divorziato o non coniugato e non convivente, ISEEU - ISEE per Università





Vi scrivo in quanto mi è stata recapitata una e-mail in cui l’ente per il diritto allo studio dell’Emilia-Romagna (Ergo) mi ha chiesto dei chiarimenti in merito alle autocertificazioni economiche da me fornite nella compilazione della domanda di borsa di studio per l’anno accademico 2017/2018, quindi di quattro anni fa.

Tali chiarimenti riguardavano l’assenza dell’ISEE relativo a mio padre (esterno al nucleo familiare dal 2006, in seguito a separazione) nella DSU e mi veniva richiesto di fornire uno dei documenti che di seguito riporto:

– copia dell’atto di separa zione/divorzio (sentenza omologata)

– esclusione potestà sui figli (atto del Tribunale)

– nel caso di decesso del genitore non dichiarato in ISEE, dovrà indicare le generalità del genitore deceduto (oppure codice fiscale) e la data e il luogo del decesso;

– altro documento tra quelli previsti dall’art 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159

Tuttavia il mio caso familiare non mi permette di fornire nessuno di questi documenti in quanto i miei genitori non sono mai stati sposati, non hanno mai quindi divorziato, non si sono mai rivolti ad un giudice per le questioni riguardanti il mio affidamento o il mantenimento e in quanto mio padre non è deceduto, ma semplicemente non fa più parte da 15 anni del nucleo familiare, sia dal punto di vista anagrafico che relazionale.

Alla mia mail di risposta, in cui esplicitavo che la DSU viene redatta tutti gli anni dal CAF e non certo da noi e in cui chiedevo se un documento ufficiale del mio comune di residenza che attestasse il mio stato di famiglia potesse bastare, sono stata del tutto ignorata e mi è stato semplicemente risposto che l’ISEE di mio padre non risultava aggregato a quello di mia madre, che avevamo compilato erroneamente la DSU e che L’ER.GO era tenuta a revocarmi la borsa di studio non soltanto dell’a.a. 2017/2018, ma improvvisamente anche dell’a.a. 2018/2019. Borse di studio il cui valore cumulativo ammonterebbe ad oltre 10.000 euro.
Quest’ultima mail, nonostante l’entità delle informazioni contenutevi, non mi informava di alcuna possibilità di ricorso né tantomeno citava le modalità con cui questa revoca dovrebbe avvenire.

In seguito a ciò mia madre, dal cui reddito viene dedotto l’ISEE del mio nucleo familiare, ha chiesto spiegazioni al CAF in merito all’assenza dell’ISEE di mio padre nella DSU. Da una prima verifica sembrerebbe che l’ISEE di mio padre non ci sia stato affatto richiesto per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, probabilmente perché il caso dei miei genitori è stato fatto rientrare tra i “coniugati e separati” che non sono tenuti a presentare entrambi gli ISEE piuttosto che nei “separati ma non coniugati” che invece sono tenuti a presentare tale documentazione.

Alla luce di ciò mi chiedevo quindi su chi potrebbe ricadere la responsabilità di questo errore e se l’ER.GO abbia effettivamente le ragioni per effettuare una totale revoca delle borse di studio.

Per l’accesso ai benefici universitari, devono essere comunque riportati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il reddito percepito ed il patrimonio detenuto dal genitore naturale non convivente con lo studente, in modo che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) possa essere calcolato tenendo conto dei redditi e dei patrimoni di entrambi i genitori.

Se il genitore che ha riconosciuto il figlio studente è coniugato oppure ha altri figli (con donna/e diverse dalla madre dello studente), l’ISEE così calcolato non darà un risultato simile a quello che si avrebbe qualora i due genitori naturali convivessero con lo studente, ma integrerà l’ISEE del nucleo familiare formato da studente e genitore convivente con una componente aggiuntiva. Altrimenti, il genitore non convivente con lo studente viene cooptato nel nucleo familiare dello studente.

La ratio della norma risiede nella presunzione che il genitore non convivente contribuisca comunque, in qualche modo, al mantenimento dello studente, anche se ciò non risulta da atti formali (come l’obbligo giudiziale di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli in seguito a separazione legale).

Quando, invece, come nella fattispecie, fra lo studente ed il genitore naturale non convivente non sussistono rapporti affettivi ed economici, per poter escludere quest’ultimo dalla DSU finalizzata al calcolo dell’ISEE richiesto per concorrere alla concessione di una borsa di studio universitaria, è necessario un accertamento preventivo dei servizi sociali comunali.

Infatti, si può fare in modo di evitare che il reddito del proprio nucleo familiare tenga conto del (virtuale) contributo fornito dal padre naturale non convivente, anche attraverso la componente aggiuntiva, quando quest’ultimo non contribuisce nei fatti al mantenimento del figlio studente, presentando, ai servizi sociali del Comune in cui lo studente risiede, istanza diretta ad accertare l’estraneità del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici con lo studente. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, coadiuvato dalla polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti affettivi ed economici, fra padre naturale non convivente e figlio studente.

Solo a questo punto, nella fattispecie, l’Isee del nucleo familiare in cui è inserita la studentessa universitaria potrà tener conto esclusivamente dei redditi e del patrimonio della madre.

Può provare a capire se i servizi sociali comunali siano disponibili a redigere un attestato retroattivo di estraneità affettiva ed economica fra padre e figlia ai fini ISEE e se ciò può essere sufficiente per Ergo. E’ l’unico modo per tentare di evitare la revoca della borsa di studio: al CAF non può essere addossata alcuna responsabilità dal momento che le informazioni necessarie avrebbero potuto essere taciute o distorte dal richiedente e che, comunque, chi sottoscrive la DSU ha il dovere di verificare la correttezza dei dati esposti. E, in ogni caso, servirebbe instaurare un contenzioso giudiziale per sperare di ottenere un risarcimento danni dal CAF per aver causato la revoca della borsa di studio.

5 Agosto 2020 · Genny Manfredi


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