Revoca dell’assegno divorzile in caso di licenziamento volontario del beneficiario

Sono divorziata, senza figli e percepisco un assegno divorzile dal mio ex: attualmente lavoro come addetta alla segreteria di uno studio medico.












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Sono divorziata, senza figli e percepisco un assegno divorzile dal mio ex: attualmente lavoro come addetta alla segreteria di uno studio medico. Ho pensato, per risparmiare, di tornare a vivere con i miei genitori che, però, vivono in un’altra città e per questo dovrei abbandonare l’attuale occupazione.

Il mio avvocato mi dice che, in questo modo, rischierei la revoca dell’assegno divorzile. E’ proprio così?

Secondo recente, consolidata, giurisprudenza, l’assegno divorzile non è più volto alla ricostituzione del tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Peraltro se lei è ancora giovane, con piena capacità lavorativa, lo stato di bisogno e di difficoltà economica che hanno giustificato, a suo tempo, il diritto a percepire un assegno divorzile potrebbero essere contestati dall’ex coniuge obbligato, il quale avrà, presumibilmente, gioco facile ad eccepire che l’ex coniuge beneficiario avrebbe potuto continuare a lavorare cercando, al tempo stesso, una diversa attività lavorativa maggiormente remunerativa, riconducendo la difficoltà di procurarsi mezzi adeguati, di cui all’articolo 5 della legge 898/1970, esclusivamente alla volontà dell’ex coniuge beneficiario di abbandonare l’attività lavorativa, e non ad una impossibilità oggettiva o a fattori esterni.

Insomma, lasciando il lavoro per tornare a convivere con i suoi genitori, lei rischia effettivamente la revoca dell’assegno divorzile di cui oggi fruisce.

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29 Novembre 2019 · Marzia Ciunfrini

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