Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità della norma appena riportata e l'ha interpretata, nel senso che comunque debba essere salvaguardato l'interesse del figlio minore o maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. In pratica, il trasferimento del coniuge assegnatario comporta necessariamente il venir meno dell'assegnazione della casa; tuttavia i figli, minorenni o maggiorenni e privi di reddito, sono legittimati a richiedere ai genitori il mantenimento, che dovrebbe permettere loro di procurarsi un nuovo alloggio, posto che, tra l'altro, il coniuge proprietario, tornando nella disponibilità dell'immobile, ...
La normativa vigente prevede la revoca dell'assegnazione, quando il coniuge cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La Corte Costituzionale ha interpretato la norma, nel senso che comunque debba essere salvaguardato l'interesse dei figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti. Nel caso di trasferimento del coniuge assegnatario viene necessariamente meno dell'assegnazione della casa familiare. I figli, anche se maggiorenni, ma privi di reddito, sono legittimati a richiedere ai genitori il mantenimento, che dovrebbe permettere loro di procurarsi un nuovo alloggio, posto che, tra l'altro, il genitore obbligato, tornando nella disponibilità dell'immobile, vedrà accresciuta la propria disponibilità economica. Questo l'orientamento giuridico emerso dalla lettura 14727/15 della Corte di cassazione. ...