Mi è scaduta la revisione da qualche settimana e al momento non ho ne tempo ne denaro per effettuarla: vorrei sapere cosa accade qualora continuassi a ritardare.
Quali sono le sanzioni?
La disciplina delle revisioni auto viene regolamentata dall’articolo 80 del Codice della Strada: nello specifico, la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore ed i relativi rimorchi vanno sottoposti a collaudo periodico.
Si tratta di un obbligo da rispettare per ovvi motivi di sicurezza nella circolazione dei veicoli, e per stabilire il rispetto dei valori di silenziosità e delle emissioni inquinanti che devono rientrare nei limiti di legge.
Le modalità di verifica della scadenza di revisione dei veicoli a motore sono semplici. Il metodo più immediato è un controllo alla carta di circolazione della vettura. Basta cercare l’etichetta adesiva, sul retro del “libretto”, riferita al precedente collaudo, e che riporta la data della revisione effettuata e la dicitura “Esito regolare”.
Anche il Web viene in aiuto degli automobilisti: per conoscere quando scade una revisione e magari non si ha la carta di circolazione del veicolo a portata di mano (ad esempio, se si è interessati all’acquisto di un’auto usata e si vuole sapere se è in regola da questo punto di vista), è sufficiente una rapida verifica online attraverso il Portale dell’Automobilista.
Anche in questo caso, il procedimento da seguire è semplice (e, per di più, non necessita dell’obbligo di registrarsi):
- Inserire il numero di targa del veicolo;
- Completare il form di consultazione, con la selezione della tipologia di veicolo;
- Digitare un codice di sicurezza.
Sulla pagina del Portale dell’Automobilista dedicata si visualizza la data dell’ultima revisione in ordine di tempo sostenuta dal veicolo, nonché (e questo è molto importante perché consente di conoscere l’effettiva percorrenza sostenuta dalla vettura, sebbene in quel momento) il reale chilometraggio al momento della revisione.
A beneficio di tutti gli utenti, sono da considerare anche le iniziative private messe in atto da molti Centri di revisione privati autorizzati dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, che spesso informano di propria sponte gli automobilisti – mediante mail, Sms o comunicazioni cartacee – dell’imminente scadenza della revisione. Si tratta, è bene riconoscerlo, di un aiuto fondamentale: anche se dal 2022 il costo dei collaudi è aumentato, un veicolo non revisionato, o che circola con il collaudo già scaduto, è potenzialmente pericoloso perché non possiede l’esito dei controlli periodici che ne attestano la condizioni generali ai termini di legge.
Rispettare le scadenze di revisione auto è molto semplice:
- Il primo collaudo per le autovetture scade dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, entro la fine dello stesso mese;
- Le revisioni successive scadono ogni 2 anni, sempre entro il termine del mese di riferimento.
Ad esempio: per un’auto immatricolata il 1 dicembre 2018, la prima revisione andrà effettuata entro il 31 dicembre 2022. I controlli successivi scadranno ogni 2 anni, nello stesso mese di dicembre (2024, 2026, 2028 e così via).
Per le auto ad alimentazione alternativa (GPL e metano), la scadenza delle revisioni è un po’ più articolata. In effetti, occorre distinguere fra la revisione periodica della vettura e la scadenza del serbatoio (o delle bombole, nel caso del metano).
Le scadenze di collaudo delle vetture alimentate a GPL e metano sono le stesse di tutte le altre categorie di auto: dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione, e poi ogni 2 anni.
Nel caso delle auto a GPL, ogni 10 anni c’è l’obbligo di sostituire il serbatoio relativo.
Le bombole del metano per auto si suddividono in quattro categorie, in base alla struttura di costruzione ed ai materiali utilizzati:
Lo stesso art. 80 CdS elenca quali sono le sanzioni amministrative e accessorie a carico di chi circola con un veicolo non revisionato, se la revisione non è stata effettuata per più di una volta e se si guida un veicolo già sospeso dalla circolazione perché è in attesa di ricevere l’esito del collaudo periodico obbligatorio: Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 euro a 694 euro. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8, ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.998 euro a 7.993 euro. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni”.
Va poi tenuta presente un’importante conseguenza assicurativa: se, in seguito a un incidente stradale, emerge che uno dei veicoli coinvolti circolava ugualmente pur non essendo in regola con la revisione, la Compagnia assicuratrice può rivalersi sul proprio cliente.
In questo caso, c’è la possibilità di vedersi addebitate le somme dei risarcimenti pagati agli altri soggetti coinvolti (rivalsa).
9 Dicembre 2022 · Giuseppe Pennuto
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