Revisione dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato obbligato in seguito al fatto che il coniuge separato beneficiario può fruire dell’assegno sociale al compimento dei 67 anni





Quando il coniuge separato beneficiario può fruire dell'assegno sociale al compimento dei 67 anni





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Sono separato dal 2015, lei non lavora ed io le faccio un bonifico tutti i mesi di 250 euro come assegno di mantenimento: lei adesso ad agosto fa 67 anni e deve prendere l’ assegno sociale di 470 euro al mese io le devo ancora mandare il bonifico. Lei lei adesso prenderà il doppio di me. Come devo fare?

Innanzitutto, il coniuge separato non percepirà l’importo massimo dell’assegno sociale, ma 470 – 250 euro, ovvero 220 euro mese proprio in virtù dell’assegno di mantenimento di cui fruisce: in ogni caso bisognerà affidarsi ad un avvocato e chiedere al giudice della separazione la revisione dell’assegno di mantenimento. Qualora il giudice annullasse l’onere a carico del coniuge separato obbligato, solo allora l’altro coniuge potrebbe fruire dell’importo massimo dell’assegno sociale, ovvero di 470 euro circa al mese e il coniuge obbligato dal 2015 verrebbe sollevato dall’onere del mantenimento.

Tuttavia, il coniuge obbligato non può unilateralmente modificare l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice in sede di separazione legale dei coniugi.

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8 Luglio 2022 · Annapaola Ferri

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