Pensione indiretta ai figli naturali minori superstiti del lavoratore assicurato premorto

La pensione indiretta ai familiari superstiti è riconosciuta qualora l’assicurato abbia maturato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva












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Ho due figli naturali residenti con la madre e purtroppo contesi in Tribunale tra me e la madre con la quale non sono sposato: il mio primogenito di 7 anni è disabile con indennità di accompagnamento,
la madre non lavora e con la riforma dell’assegno familiare unico, lo percepiamo metà ciascuno.

Io verso attualmente la somma di 200 euro ciascuno e spese straordinarie a metà con la madre ed ho un dubbio che mi tormenta: in caso di mia morte prematura i minori avrebbero comunque diritto alla mia reversibilità oppure per ciò occorrerebbe che essi fossero residenti con il de cuius?

Nel caso in questione si parlerebbe di pensione indiretta e non di reversibilità, dal momento che si tratterebbe di pensione corrisposta ai familiari superstiti in seguito a decesso del lavoratore non ancora pensionato.

Va ricordato, preliminarmente che la pensione indiretta ai familiari superstiti è riconosciuta qualora l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva, ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Nella fattispecie (assenza del coniuge), soddisfatti i requisiti contributivi previsti per il lavoratore assicurato, avranno diritto al trattamento pensionistico indiretto, in quanto superstiti, i figli minorenni (alla data del decesso del lavoratore), i figli inabili al lavoro e a carico fiscale del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età; i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa.

Non è quindi previsto il requisito di convivenza fra lavoratore assicurato premorto e figlio superstite.

Sono considerati a carico fiscale del padre percipiente reddito i figli di età inferiore o uguale a 24 anni che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 4 mila euro, al lordo degli oneri deducibili, nonché i figli di età superiore ai 24 anni che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano percepito un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

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16 Agosto 2022 · Tullio Solinas

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