Piano di ammortamento relativo ad un accordo transattivo a saldo stralcio non portato a termine – Cosa succede in tale evenienza?






Circa tre anni fa la banca accolse la mia proposta di saldo e stralcio relativa ad un mutuo in sofferenza: ho pagato la maggior parte delle rate ma le ultime due mi sono trovato in difficoltà e non le ho pagate.

Dopo un paio di mesi dalla scadenza ho avuto la somma disponibile e mi sono attivato per pagare seppur in ritardo. Io nel frattempo non ho ricevuto alcuna comunicazione dalla Banca creditrice, allo sportello mi hanno detto di attendere comunicazioni dallo specifico ufficio legale, sono passati altri mesi e nessuna comunicazione, io ho comunque sempre i soldi disponibili.

Ora, alcuni conoscenti mi hanno detto che molte volte in situazioni analoghe, dove il residuo è di poche migliaia di euro su un prestito piuttosto corposo, le banche ci mettono una croce sopra e ci rinunciano, diciamo che rimettono il residuo debito al debitore Ma non dovrebbero comunicarmelo?

Così senza comunicazioni rimane una faccenda sempre aperta!!!

Anche per l’iscrizione alla centrale rischi come cattivo pagatore. Come dovrei comportarmi?

Alcuni conoscenti le hanno detto che molte volte in situazioni analoghe, dove il residuo è di poche migliaia di euro su un prestito piuttosto corposo, le banche ci mettono una croce sopra. In punta di diritto, invece, quando si sottoscrive un accordo a saldo stralcio e il debitore, già inadempiente, non porta a rimborso integrale nemmeno quello (fino all’ultima rata), viene ripristinato il contratto precedente, con il debito dell’importo originario gravato dagli interessi moratori. Quanto versato in base al piano di ammortamento previsto dall’accordo transattivo a saldo stralcio (non condotto a termine) regredisce a partita di anticipazione, acconto, rispetto al debito originario.

In banca devono essere seguite delle procedure specifiche: nessuno si assume la responsabilità di abbuonare il debito residuo di alcune migliaia di euro perché marginale rispetto a quello originario: a meno che le policies della banca non prevedano che, a determinate condizioni oggettive, il credito vada dichiarato in sofferenza, iscritto a bilancio come perdita di gestione (al netto del ricavato di una eventuale cessione) e ceduto a società che operano nel campo del recupero crediti.

Sarebbe opportuno effettuare un accesso alla Centrale Rischi della Banca d’Italia per verificare lo stato della posizione debitoria in sofferenza che dovrebbe essere ancora visibile, dal momento che il suo aggiornamento dovrebbe risalire a meno di tre anni fa.

11 Ottobre 2019 · Simonetta Folliero


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