Residenza fittizia in una casa che AdER potrebbe espropriare

La cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità è un procedimento amministrativo gestito dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza


DOMANDA

Ho ingenti debiti per i quali agisce Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) ed ho la residenza in una casa di mia proprietà. Soddisfo tutti i requisiti per l’impignorabilità. Non ho altri immobili, ma ho un dubbio. La mia residenza e’ in quella casa. Tutto ufficiale. In realtà, però vivo all’estero dalla mia compagna (non sono iscritto all’Aire). La mia residenza e’ nella casa ereditata dal 2020 e non e’ mai passato nessuno per la verifica. Vado nella casa ereditata per 3-4 giorni al mese. Questo potrebbe far cadere l’impignorabilità?

RISPOSTA

La cancellazione dall’anagrafe per residenza fittizia (tecnicamente definita cancellazione per irreperibilità) è un procedimento amministrativo gestito dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

Ma chi può avviare un siffatto procedimento amministrativo?

Il Comune di residenza potrebbe avviare la pratica di cancellazione anagrafica per irreperibilità , a seguito di ripetuti controlli tramite la Polizia Locale) dai quali risultasse che la persona non dimora abitualmente all’indirizzo registrato. Ma ciò avviene, soprattutto, in fase di trasferimento di residenza.

Oppure, La Polizia di Stato o i Carabinieri potrebbero segnalare al Comune l’irreperibilità del soggetto nel corso di accertamenti investigativi c/o la casa in cui è stata registrata la residenza fittizia, in seguito ad esposto denuncia di scomparsa, presentata ad esempio, da un familiare.

Ma l’avvio della procedura potrebbe essere innescata da chiunque vi abbia interesse, direttamente segnalando l’irreperibilità agli uffici anagrafici o, indirettamente, al Comune di residenza.

Quindi potrebbe segnalare indirettamente l’irreperibilità effettiva, il locatore della casa al quale non venissero corrisposte le pigioni dall’inquilino che risultasse irreperibile, o, direttamente, l’inquilino della casa locata qualora il residente fittizio, locatore, risultasse ancora ivi residente (ma non si tratta di casi che possono interessare chi ci scrive). Infine la procedura potrebbe essere avviata in seguito a segnalazione dell’amministratore di condominio al quale non fosse corrisposto il canone condominiale nel corso della notifica di un decreto ingiuntivo.

Sicuramente, fino a quando, dagli uffici anagrafici del Comune di residenza, non viene disposta la cancellazione per irreperibilità del residente fittizio, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può espropriare l’immobile in cui il debitore ha la residenza fittizia.

Tuttavia, anche il creditore (nello specifico Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER) potrebbe avere interesse alla cancellazione anagrafica del debitore residente fittizio, ma la situazione anagrafica del debitore dovrebbe essergli nota e, comunque, non si tratterebbe mai di un procedimento con esito definibile dall’oggi al domani: occorrono mesi per definire irreperibile un cittadino regolarmente iscritto all’anagrafe della popolazione residente, anche perchè, nel caso di cui ci si occupa, il residente fittizio comunque avrebbe contezza, attraverso un avviso di notifica atti depositato presso l’ufficio postale o l’Albo Pretorio comunale, di un eventuale procedimento di cancellazione anagrafica avviato a suo carico.

Non sarebbe cosa sbagliata, comunque, iscriversi all’AIRE, potendolo fare. Anche per ricevere tempestivamente le notifiche degli atti giudiziari e/o di riscossione coattiva.

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6 Marzo 2026