Quali sono le regole per la concessione di un prestito delega?


Prestito delega





Per rinnovare un prestito delega, valgono le stesse regole della cessione del quinto? Ovvero, ho chiesto un prestito delega a marzo 2017 per la durata di 7 anni, che è stato concesso dal datore di lavoro. Ora chiedo, potrei rinegoziarlo a partire da quando? E inoltre è un problema il fatto che magari andrò in pensione fra 6 anni e quindi non potrò allungare i tempi del rimborso?

La delegazione di pagamento (o prestito delega) consente ad un lavoratore dipendente, che abbia già in corso una cessione, di accedere ad un altro finanziamento tramite trattenuta direttamente sullo stipendio.

A differenza della cessione del quinto, il datore di lavoro può benissimo rifiutare la delega al pagamento, l’obbligo, cioè, di pagare il creditore con prelievo dalla retribuzione spettante al lavoratore dipendente.

Il prestito delega rientra nel comparto del credito ai consumatori ed è normato dagli articoli 1269 e 1723 del codice civile. Per i dipendenti pubblici e statali esistono specifiche disposizioni regolamentari emanate a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In caso di pignoramento dello stipendio, il 20% della busta paga del debitore, assegnato al rimborso del prestito delega, non entra in gioco per limitare la pignorabilità della retribuzione, come avviene, invece, per la cessione del quinto. A tale proposito va ricordato, infatti che, in base all’articolo 545 del codice di procedura civile, la quota destinata a pignoramenti per crediti di natura ordinaria, esattoriale e/o alimentare, nonché alla cessione del quinto, non può complessivamente superare la metà dell’importo percepito dal debitore esecutato.

La concessione di un prestito tramite delegazione di pagamento richiede la costituzione di un vincolo a favore del creditore sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante al lavoratore. Pertanto, il TFR è destinato a garantire il rimborso del prestito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. In conseguenza di tale vincolo, il debitore non può avvalersi, per tutta la durata del piano di ammortamento, delle anticipazioni per sopravvenienti esigenze previste dalla legge (malattia, acquisto casa per citarne alcune) se non per la quota eccedente l’importo del debito residuo.

Il prestatore non può ottenere dall’INPS, a differenza di quanto avviene per la cessione del quinto, il prelievo a lui destinato in caso di quiescenza del debitore. Ragion per cui, se lei andrà in pensione fra 6 anni, non otterrà un allungamento dei tempi di rimborso.

Per finire, una volta ottenuto la volontaria accettazione del datore di lavoro di assumere il ruolo di delegato al pagamento delle rate del prestito, le clausole contrattuali, anche inerenti la possibilità di rinegoziazione e/o rinnovo, non sono normate (se non da alcuni generici articoli del codice civile) e vengono lasciate alla libera valutazione del creditore.

11 Ottobre 2017 · Ornella De Bellis


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