Reddito di emergenza 2021 – Rinnovo e modifiche

Viene rinnovato il reddito di emergenza (REM),, per i mesi di marzo aprile e maggio 2021 per le famiglie in condizioni di difficoltà economica


DOMANDA

Vorrei sapere se con l’attuazione dei vari decreti legge che ha varato il Governo è ancora rinnovato il reddito di emergenza per quest’anno, il 2021, e soprattutto se ci sono state modifiche.
Potete aiutarmi?


RISPOSTA

Viene rinnovato il reddito di emergenza (REM), introdotto nel 2020 dal decreto rilancio, per i mesi di marzo aprile e maggio 2021 per le famiglie in condizioni di necessità economica in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come sostegno straordinario.
Sono coinvolte le famiglie in possesso, cumulativamente al momento della presentazione della domanda, di:

residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
valore del reddito familiare nel mese di Febbraio 2021 inferiore a quello di Febbraio 2020 di un ammontare pari a 400 euro (importo del Rem). Per chi abita in affitto detta soglia è aumentata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10. 000, accresciuta di euro 5. 000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20. 000, il massimale è incrementato di 5. 000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE.
un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15. 000.

Il beneficio è erogato in due quote, ciascuna dell’ammontare di 400 euro che, moltiplicati per un parametro della scala di equivalenza, possono arrivare a 800 euro o più a seconda se siano presenti componenti familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
Il REM non è compatibile con:

presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dall’art. 10 del decreto sostegni (indennita’ per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport).
presenza nel nucleo familiare di componenti che siano titolari di pensione diretta o indiretta, titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione sia superiore alle soglie del Rem (400 euro fino a max 800), percettori di reddito di cittadinanza.

Non hanno diritto al REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato.
Il REM 2021 è riconosciuto anche, a prescindere dal possesso dei suddetti requisiti (a parte il NON fruire del reddito di cittadinanza) nella misura prevista per i nuclei composi da un unico componente (400 euro) a chi abbia un Isee fino a 30. 000 euro ed abbia terminato di percepire Naspi o indennità di disoccupazione tra il 1/7/2020 e il 28/2/2021.
Resta l’incompatibilità della presenza nel nucleo familiare di persone che percepiscono o hanno percepito le indennità previste all’art. 10 del decreto sostegni (vedi sopra) e/o siano titolari di un contratto di lavoro subordinato (con eccezione per i lavori intermittenti) di un CoCoCo o di una pensione. Ribadita l’incompatibilità con il reddito di cittadinanza.
Tutte le informazioni si trovano sul sito dell’INPS dal quale sono presentabili le domande entro il 30 aprile 2021.
Le domande possono essere presentate anche presso gli istituti di patronato. I requisiti vengono verificati con la collaborazione dell’Agenzia delle entrate.


1 Aprile 2021 - Gennaro Andele

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