Reddito di cittadinanza – Patrimonio mobiliare quando nel corso del 2018 vi sono stati rilevanti, eccezionali e temporanei transiti in conto corrente


Redditi e patrimonio del nucleo familiare ISEE, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Ho richiesto l’ISEE per accedere al reddito di cittadinanza: l’isee è 1300 euro ma il patrimonio mobile risulta superiore a € 6000 perché sono co-intestataria con i miei familiari di un conto relativo ad un mutuo ipotecario in cui l’anno scorso sono transitati i soldi della vendita della proprietà.

Questa somma appartiene alla banca non ai co-intestatari del conto. Non capisco perché vengono calcolati come patrimonio. Presso il patronato a cui mi sono rivolta non hanno saputo rispondere alla domanda: perché un debito viene calcolato come patrimonio?

L’articolo 1, comma 1, lettera (b), punto 3 del Decreto legge 4/2019 specifica che il nucleo familiare richiedente il reddito di cittadinanza debba detenere, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita’, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo.

Per capire cosa si intenda per patrimonio mobiliare come definito a fini ISEE, bisogna andare ed esaminare l’articolo 5 del DPCM 159/2013, laddove al comma 4 si definisce, appunto, il patrimonio mobiliare ai fini ISEE.

Il comma 4, lettarea (a) del citato articolo stabilisce che nella DSU/ISEE vanno dichiarati depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Qualora nell’anno precedente si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell’anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media.

Insomma se il deposito dalla vendita della casa è superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre 2018, può indicare nella DSU/ISEE il saldo del conto corrente al 31 dicembre 2018. Può farlo presente ai signori addetti al CAF a cui si è rivolta (comunque, il consiglio è quello di cambiare CAF).

20 Marzo 2019 · Genny Manfredi


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