Reddito di cittadinanza ed incongruenze in due diverse DSU/SEE presentate da madre e figlio

Le cose vanno al loro posto, da sole, nella eventualità he il figlio abbia età inferiore ai 26 anni












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Nel 2019 ho richiesto il reddito di cittadinanza senza però comunicare a mia madre il mio cambio di residenza, perciò lei ha inserito anche a me al momento della compilazione del suo nuovo ISEE per l’anno 2020, facendomi quindi decadere dal diritto del reddito di cittadinanza.

Ieri ho ricevuto una raccomandata dall’INPS in cui mi scrivevano ciò: in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza, comunicata mediante provvedimento in data xxxx, per la seguente motivazione: Mancanza requisito valore patrimonio mobiliare non superiore alle soglie stabilite secondo la composizione del nucleo (art.2, co.1, b), 3) L. 26/2019)
L’importo pari a euro 1500 da lei ricevuto, non era dovuto e deve essere restituito da lei o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare.

C’è qualche possibilità di presentare le mie ragioni all’INPS oppure sono costretto a rendere la somma richiesta dall’istituto? Potrei rischiare anche una condanna penale oppure tutto finirà una volta ottenuta la somma richiesta dall’INPS?

BEGINNISH

Nella situazione descritta le cose vanno al loro posto nella eventualità (circostanza qui, peraltro, taciuta) che il figlio abbia età inferiore ai 26 anni: in tale ipotesi, infatti, il nucleo familiare di riferimento per la DSU/ISEE ordinaria (quella, per capirci, che sottintende l’accesso al beneficio del reddito di cittadinanza) è sempre composto da genitori e figlio (anche non convivente).

Verosimilmente, il beneficio del reddito di cittadinanza assegnato al figlio non è decaduto semplicemente perché la madre ha presentato, non avvertita dal figlio, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) inglobando anche il figlio nel proprio nucleo familiare, ma piuttosto perché, emersa una incongruenza fra la DSU della madre e la DSU del figlio, l’INPS ha effettuato accertamenti anagrafici in base ai quali è emerso che il figlio, avendo età inferiore ai 26 anni, continuava a far parte del nucleo familiare della madre, pur avendo cambiato residenza. Se così non fosse stato, l’avviso di indebito sarebbe stato notificato alla madre. Così essendo stato, invece, il figlio non ha diritto al reddito di cittadinanza se la madre (altro componente del nucleo familiare), detiene un patrimonio mobiliare superiore al massimo previsto per aver diritto al reddito di cittadinanza. Ricordiamo che il reddito di cittadinanza è assegnato al nucleo familiare e non al singolo elemento del nucleo familiare.

Potrebbero esserci implicazioni da codice penale per il figlio che ha indebitamente percepito 1.500 euro di reddito di cittadinanza se, e solo se, egli avesse dichiarato – nella DSUI/ISEE sulla base della quale è stata presentata successivamente istanza per ottenere il reddito di cittadinanza – una data di nascita non veritiera, per simulare un’età superiore ai 26 anni. Se ciò non è stato fatto, chi ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza non ha nulla da temere, dal momento che le regole di composizione del nucleo familiare sono abbastanza articolate e non sempre semplici da definire, specie quando il figlio non convive con i propri genitori: pertanto, tutto finirà con la restituzione di quanto indebitamente percepito.

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STOPPISH

16 Novembre 2021 · Genny Manfredi

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