Reddito di Cittadinanza (RdC) e variazione del nucleo familiare – Non occorre una nuova domanda per ottenere il beneficio se i requisiti restano


In caso di variazione del nucleo familiare, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione





Percepisco reddito di cittadinanza, da pochi giorni ho fatto la nuova Dsu e l’ho aggiornata eliminando un componente del nucleo familiare, mio figlio, dato che si è trasferito e ha nuova residenza: devo anche fare una nuova domanda di reddito di cittadinanza? Dalla DSU aggiornata e facendo una simulazione con l’applicazione dell’INPS ho notato che con la Nuova DSU ovviamente l’importo è stato ridotto di 200 euro. La nuova Dsu tiene conto del fatto che c’è un componente in meno. Vorrei sapere quando fare una Nuova domanda del Reddito di cittadinanza, e se mi conviene farla entro giorno 28 gennaio così da avere l’esito e la ricarica il 15 febbraio, perché altrimenti se la faccio a febbraio dovrei aspettare il 15 marzo, quindi 45 giorni se faccio la domanda dal 1 febbraio. Come conviene fare? Grazie mille

La circolare INPS 43 2019 stabilisce che, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del decreto legge 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione.

Facciamo un esempio: nel nucleo familiare beneficiario di Rdc, dal mese di gennaio 2022 si verifica l’uscita del figlio maggiorenne, che cambia residenza. La domanda decade al momento della variazione del nucleo, nel mese di gennaio 2022 (supponiamo dopo 14 mesi di erogazione). Qualora il nucleo residuo presenti una nuova domanda di Rdc, avrebbe diritto ad altri 4 mesi di prestazione, dopo i quali raggiungerebbero il diciottesimo mese di erogazione e la domanda andrebbe in stato “Terminata”.

Attenzione però: si ha variazione del nucleo familiare se, e solo se, il figlio che cambia residenza:
– ha compiuto 26 anni oppure è coniugato oppure ha figli propri,
– ha età inferiore a 26 anni, è maggiorenne, ma non risulta a carico focale del genitore (cioè percepisce un reddito proprio superiore alla soglia di legge.

Altrimenti, pur cambiando residenza, il figlio resta nel nucleo familiare del genitore e non determina, quindi, alcuna variazione di esso.

24 Gennaio 2022 · Roberto Petrella


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