Reddito di cittadinanza e giacenza media in conto corrente


L'ISEE Corrente non modifica il dato relativo alla giacenza media dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE)





Se una persona senza casa, auto, moto, navi, si trova con un conto con saldo inferiore a 6000 euro ma con una giacenza media di 6001 euro deve aspettare gennaio 2020 per poter presentare la domanda o è possibile richiedere un isee corrente durante l’anno.

L’articolo 2, comma 1, lettera (b), numero (3) del decreto legge 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) stabilisce che il beneficiario del reddito di cittadinanza deve possedere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo.

Il valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE è definito dall’articolo 5, comma 4 del DPCM 159/2013 ed è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

  1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell’anno precedente si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio immobiliare ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell’anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
  2. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  4. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  5. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non é esercitabile il diritto di riscatto;
  8. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, per il quale va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali .

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e’ assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare, così determinato, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e’ incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Quindi la verifica del requisito relativo al patrimonio mobiliare, che il richiedente il reddito di cittadinanza deve possedere per poter accedere al reddito di cittadinanza, non può ridursi all’esame del saldo e della giacenza media di conto corrente.

Non credo che con l’ISEE Corrente possa variare il dato relativo alla giacenza media del secondo anno precedente a quello di calcolo dell’indice della situazione economica equivalente, requisito che impedisce l’accesso al beneficio del reddito di cittadinanza: di conseguenza riteniamo opportuno aspettare il gennaio 2020 (sempre che nel corso del 2018 la giacenza media risulti inferiore ai seimila euro.

13 Marzo 2019 · Loredana Pavolini


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