Reddito di cittadinanza revocato – Conseguenze del fatto che madre e figlia non risultano conviventi ma entrambe continuano a far parte del medesimo nucleo familiare


Redditi e patrimonio del nucleo familiare ISEE, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Ho fatto richiesta di reddito di cittadinanza nell’agosto 2019, casa in donazione e figlia a carico, accredito di 158 euro: a febbraio 2020 mi è decaduto per motivi economici (mia figlia pur minorenne aveva lavorato nella stagione estiva) e per variazione anagrafica in quanto non vive più con me, ma in altra città ed è maggiorenne. In questa settimana ho ripresentato la richiesta di isee. Domanda: Come mai il patrimonio immobiliare da 17 euro, nell’isee corrente risulta oltre 117 mila euro (la casa è in donazione dal 2015) non ho effettuato nessuna variazione, e oltretutto non avendo lavorato, e nn avendo neanche più a carico mio mia figlia, l’isee risulta molto più alto, addirittura supera la soglia massima? La casa in donazione è quella in cui abito.
Grazie

Per rispondere avremmo bisogno di esaminare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dal richiedente reddito di cittadinanza nonché il prospetto di attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

In assenza di questi dati, dobbiamo tentare delle congetture: ricordiamo sempre che il reddito di cittadinanza è un beneficio assegnato all’intero nucleo familiare e non al singolo richiedente. Inoltre, una figlia, pur maggiorenne e non convivente con la madre, se non ha compiuto i 26 anni fa ancora parte del nucleo familiare della madre se non supera certi livelli di reddito percepito. Ad esempio, se la figlia ha un’età compresa fra i 18 ed i 24 anni, per uscire dal nucleo familiare della madre nel 2020, deve aver percepito nel 2018 un reddito superiore a 4 mila euro. Altrimenti madre e figlia continuano a far parte del medesimo nucleo familiare (e la figlia resta a carico fiscale della madre).

Ammasso che madre e figlia facciano parte del medesimo nucleo familiare e che non siano anagraficamente conviventi (facciano, cioè, parte di famiglie anagrafiche diverse ovvero siano incluse in stati di famiglia differenti) abbiamo allora un componente del nucleo familiare che non risiede nella casa di proprietà della madre. Se la casa di proprietà di un componente del nucleo familiare non costituisce la residenza abituale di tutti i membri del nucleo familiare, allora il valore patrimoniale (ai fini IMU) della casa viene imputato integralmente al patrimonio immobiliare del nucleo familiare richiedente il reddito di cittadinanza (se invece nella casa di proprietà ricevuta in donazione da un membro del nucleo familiare risiedessero tutti i componenti del nucleo familiare, allora il valore patrimoniale dell’immobile fruirebbe di una franchigia consistente).

12 Febbraio 2021 · Genny Manfredi


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