Costituzione di usufrutto a favore di soggetto che percepisce Reddito di Cittadinanza (RdC)





Se il percettore RdC, entro il 31/12/21, va a risiedere nella casa concessa in usufrutto, non ci sarà variazione del valore del patrimonio immobiliare





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Sono in fitto e con indicatore Isee 2021 che mi permette di percepire il Rdc: questo mese i miei figli mi hanno dato l’usufrutto di una loro piccola casa rimanendo a loro la nuda proprietà. Le imposte di registro per l’atto sono state quelle di prima casa in quanto effettivamente io non possiedo null’altro e per me rappresenta prima casa, nella quale trasferirò la residenza solo tra qualche mese.

Posso continuare a percepire il reddito di cittadinanza almeno fino a quando non mi trasferirò definitivamente nella nuova casa? Occorre effettuare variazioni patrimoniali anche se questa per me è la prima casa? Grazie.

La normativa vigente prevede che le eventuali variazioni del patrimonio mobiliare vadano comunicate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione, in occasione della presentazione della nuova DSU/ISEE. L’usufrutto di una casa in cui il beneficiario non risiede comporta, infatti, una variazione del patrimonio mobiliare.

Se, tuttavia, lei entro il 31 dicembre del 2021, sposterà la propria residenza nell’appartamento che le è stato concesso in usufrutto, ciò non comporterà alcuna variazione del patrimonio mobiliare per cui non sarà tenuto ad alcuna comunicazione all’INPS, ma solo la variazione di residenza nell’appartamento concesso in usufrutto dai figli.

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30 Agosto 2021 · Roberto Petrella

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