Recupero crediti esattoriali ed ordinari per cittadino italiano che risiede e lavora all’estero ma che non è iscritto all’AIRE


Fisco tributi e contributi, recupero crediti, riscossione coattiva transfrontaliera





Ho maturato in Italia diversi debiti sia con aziende private (tot 40-50 mila euro), sia con Agenzia Entrate 3-4 mila euro, sia con una partecipata dello Stato. Da tutti o quasi ho ricevuto ingiunzioni all’indirizzo italiano in cui risulto residente.

Ora risiedo e lavoro in Portogallo e per ovvie ragioni non ho dichiarato i redditi in Italia. Quali sono le possibilità che questi enti decidano di attuare un’azione di recupero in terra straniera? Quali i tempi? L’azione dovrebbe essere avallata da un giudice locale? Come potrei tentare di proteggere il mio stipendio portoghese, considerato che sarebbe l’unico bene attaccabile visto che non ho altri beni e quel poco che ho è intestato a mia moglie (separazione dei beni)?

Da un precedente intervento emerge che lei non è iscritto all’AIRE: risulta, pertanto, ancora residente in Italia ed è irreperibile alla notifica di atti giudiziari relativi a contenzioso civile e tributario.

Al momento questa ci sembra una buona mossa per tutelare il suo stipendio portoghese da eventuali aggressioni dei creditori italiani, esattoriali e non.

Per il resto, non siamo in grado di effettuare calcoli affidabili sulla probabilità congiunta che un creditore decida di affidarsi ad una agenzia investigativa e che quest’ultima riesca ad individuare la sua residenza all’estero ed il datore di lavoro portoghese, terzo debitore del debitore italiano.

Tuttavia, qualora ciò avvenisse, in ambito UE, per crediti ordinari, è prevista l’emissione di un decreto ingiuntivo europeo, (qui trova informazioni ulteriori), mentre per i crediti fiscali sono ormai consolidati gli accordi di mutua cooperazione, nella fase di accertamento e riscossione coattiva, fra l’Agenzia delle Entrate italiana e gli omologhi organismi governativi europei.

Di tempi, manco a parlarne.

In ogni caso, dal momento che i creditori sono italiani e i debiti sono stati acquisiti in Italia, la quota pignorabile del suo stipendio portoghese non potrà eccedere il 20% della retribuzione al netto degli oneri fiscali (secondo la normativa italiana).

2 Aprile 2018 · Simone di Saintjust


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