Recupero credito transfrontaliero da lavoratrice a Chiasso


Riscossione coattiva transfrontaliera





Ho un decreto ingiuntivo e una sentenza esecutiva italiani che mi riconosce creditore di circa 16 mila euro della mia ex moglie, che ora lavora con stipendio a Chiasso.

Vorrei pignorare lo stipendio. Quale è l’iter e a che costi? Posso procedere personalmente o debbo farmi necessariamente assistere da un avvocato svizzero?

Apriamo la discussione segnalando, innanzitutto, che, secondo la normativa federale elvetica, il decreto ingiuntivo emesso da un Tribunale dello Stato italiano, può essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera se è munito della formula di esecutività, (prevista dall’articolo 647 del codice di procedura civile italiano) apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente.

Sarà, innanzitutto necessario notificare al terzo pignorato, ovvero il datore di lavoro svizzero del coniuge divorziato, un atto di precetto esecutivo. A cui seguirà il pignoramento dello stipendio della debitrice.

E’ bene porre l’accento sulla normativa nazionale di pignoramento presso terzi vigente in terra elvetica: nel pignoramento dello stipendio presso un datore di lavoro svizzero, il debitore ha diritto a conservare i mezzi finanziari indispensabili a garantire il minimo vitale proprio e della propria famiglia. Tale importo viene calcolato in funzione della situazione personale e familiare del debitore, sulla base di linee direttive dell’autorità giudiziaria federale. In soldoni, per un debitore single il minimo vitale si attesta intorno ai 1055 euro (al cambio attuale). Va anche aggiunto che al minimo vitale di base, intangibile, si aggiungono le spese fisse e necessarie alla sopravvivenza (purché documentalmente provate) quali ad esempio, quelle necessarie al pagamento del canone dell’abitazione.

Quindi, prima di intraprendere un’azione legale di pignoramento dello stipendio di un debitore (anche italiano) che lavora in Svizzera, è bene tener presente gli aspetti appena segnalati: solo l’importo eccedente il minimo vitale (gravato da eventuali spese di locazione) potrà essere sottratto al debitore.

E’ evidente che, come accade peraltro in Italia, un’azione esecutiva in generale, ed in particolare un’azione di pignoramento presso terzi, non può che essere condotta da un professionista, per di più, nella fattispecie, abilitato ad esercitare in Svizzera: pertanto sarà necessario rivolgersi ad uno studio legale che svolga, direttamente o indirettamente, attività di recupero crediti in quel paese.

12 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic


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