Recupero di un credito risalente al 2006 – Non è caduto in prescrizione?

Il diritto del creditore a pretendere il rimborso del prestito erogato si prescrive decorsi dieci anni dalla scadenza di ciascuna rata


DOMANDA

Vorrei porre un quesito in merito a un finanziamento aperto nel 2006 con Pluvalore di 18 mila euro rimborsabile in 60 rate: dopo un anno o mi sono trovato a chiuderà l’attività e mi sono trasferito all’estero.
Oggi ho ricevuto dal recupero credito River Holding una raccomandata che intima di pagare 46 mila euro. Possibile che il debito non sia caduto in prescrizione? E il calcolo della prescrizione viene calcolato su ogni singola rata? Premetto che dal 2008 al 2020 ero senza una residenza.


RISPOSTA

Il diritto del creditore a pretendere il rimborso del prestito erogato si prescrive decorsi dieci anni dalla scadenza di ciascuna rata: tuttavia se per il debitore è intervenuta la decadenza dal beneficio del termine (evento che si verifica dopo sette rate, anche non consecutive, pagate in ritardo) con successiva ingiunzione a restituire l’intero importo capitale senza beneficio della dilazione, allora la prescrizione del diritto a riscuotere si prescrive, per l’intero importo del prestito (e non per la singola rata), a partire dalla data di notifica della comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT).
In generale la prescrizione riprende a decorrere per un decennio ogni volta che il creditore manifesta (con raccomandata AR o con posta elettronica certificata) la propria intenzione di riscuotere quanto gli è dovuto. Oppure, ogni volta che il creditore avvia azioni esecutive, anche senza esito fruttuoso) nei confronti del debitore inadempiente.
Ogni cittadino ha l’obbligo di residenza: se si trova in Italia e non dispone di fissa dimora, egli deve stabilire la propria residenza presso l’indirizzo che ogni Comune Italiano riserva ai soggetti senza fissa dimora. Se si trova all’estero, il cittadino emigrato ha l’obbligo di iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Se il debitore non ha residenza in Italia o all’estero, allora il creditore può inviare comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, solleciti e ingiunzioni di pagamento all’indirizzo dal debitore indicato sul contratto di definizione del prestito. Tali comunicazioni si intenderanno correttamente notificate a partire dal decimo giorno di inizio giacenza presso l’ufficio postale a seguito di verificata irreperibilità del debitore inadempiente all’indirizzo indicato nel contratto di prestito.



6 Marzo 2021 - Patrizio Oliva


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